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VIE DIFFERENTI
Capita che in farmacia vengano presentate ricette nelle quali siano stati prescritti farmaci indicando una via di somministrazione diversa da quelle autorizzate (ad es. farmaci iniettabili a base di ketorolac, prescritti per via sublinguale). Queste ricette possono essere spedite, oppure bisogna pretendere che vengano compilate come stabilito dalla legge 94/98? Vorrei inoltre sapere se è possibile per un medico prescrivere medicinali appartenenti alla Tab. II sez. A per indicazioni o vie di somministrazioni diverse da quelle autorizzate? In caso di risposta affermativa sulla ricetta devono essere riportati nome e cognome del paziente come stabilito dal DPR 309/90 oppure un riferimento numerico o alfanumerico secondo la legge 94/98?
L’art. 3 (Osservanza delle indicazioni terapeutiche autorizzate) della legge 94/1998 prevede al 2° comma che: “In singoli casi il medico può, sotto la sua diretta responsabilità e previa informazione del paziente e acquisizione del consenso dello stesso, impiegare un medicinale prodotto industrialmente per un'indicazione o una via di somministrazione o una modalità di somministrazione o di utilizzazione diversa da quella autorizzata, … omissis … qualora il medico stesso ritenga, in base ad elementi obiettivi, che il paziente non possa essere utilmente trattato con medicinali per i quali sia già approvata quella indicazione terapeutica o quella via o modalità di somministrazione e purché tale impiego sia consolidato e conforme a linee guida o lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale. Il comma 3-bis prevede a sua volta che: ”Nelle ipotesi disciplinate dai commi 2 (e 3 - che qui non interessa -) il medico trascrive sulla ricetta, senza riportare le generalità del paziente, un riferimento numerico o alfanumerico di collegamento a dati d'archivio in proprio possesso che consenta, in caso di richiesta da parte dell'autorità sanitaria, di risalire all'identità del paziente trattato. Per quanto riportato i medicinali industriali possono essere prescritti anche per essere somministrati per vie diverse da quelle autorizzate. In questi casi il farmacista dovrà pretendere (qualora in ricetta sia indicata la via di somministrazione) che la ricetta sia compilata secondo quanto disposto dal comma 3-bis, art. 3 legge 94/1998 soprariportato. Anche i medicinali appartenenti alla Tab. II sez. A, possono essere prescritti per una via di somministrazione diversa da quella autorizzata nel rispetto del dettato di cui all’art. 43 del DPR 309/1990 laddove si dispone, in particolare (comma 3, lett. a) e b), che in ricetta siano indicati cognome e nome dell'assistito ovvero del proprietario dell'animale ammalato; la dose prescritta, la posologia ed il modo di somministrazione. In questi casi ovvero quando la via di somministrazione deve essere obbligatoriamente riportata compreso nome e cognome del paziente, la ricetta è corredata di un riferimento numerico o alfanumerico di collegamento a dati d'archivio in possesso del medico.
Maurizio Cini