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01 maggio 2007
Richiesta

Mi sono accorto purtroppo appena oggi, rileggendo la legge 49/2006, di aver fatto vidimare il registro di entrata e uscita degli stupefacenti per l'anno 2007 dal sindaco in data 30.11.2006 invece che dal responsabile dell'Azienda USL di appartenenza o suo delegato. Come riparare all'errore e quale tipo di sanzione è previsto in questo caso?

Consulenza

Nella situazione descritta nel quesito si suggerisce di fare vidimare lo stesso registro anche dal responsabile della ASL di appartenenza o da un suo delegato, secondo quanto disposto dall'art. 70 comma 1, DPR 309/1990 nel testo aggiornato, anche se tale vidimazione riporterà una data diversa da quella della prima vidimazione.
L'errore di individuazione dell'Autorità preposta alla vidimazione dei registri stupefacenti in uso presso le farmacie potrebbe ricadere nell'ipotesi di cui all'art. 68 DPR 309/1990: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque non ottempera alle norme sulla tenuta dei registri di entrata ed uscita, di carico e scarico ... omissis .... è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire tre milioni a lire cinquanta milioni.". Tuttavia occorre considerare che il registro era comunque stato vidimato da una autorità sanitaria (il sindaco) e che si era in fase di prima applicazione della norma.

AFK
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