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30 giugno 2008
Richiesta

Secondo voi come è inquadrabile una vendita occasionale di farmaci da una farmacia italiana ad un grossista di un paese comunitario? Nel caso in cui la vendita divenisse abituale ed il farmacista titolare decidesse di espletare le pratiche per poter esercitare anche l'attività di distribuzione all'ingrosso:
a) l'attività dovrebbe essere separata dall'attività di farmacia in quanto incompatibile (dlg 04/2006 art. 100 comma 2)?
b) che dotazioni minime dovrebbe avere il deposito?

Consulenza

Sulla materia vige ancora parecchia incertezza, va da sè che attività di commercio all'ingrosso occasionale deve considerarsi lecita. Ben tuttavia: Distribuzione all'ingrosso dei medicinali (art. 100 DLgs 219/2006) A completamento e chiarimento delle modificazioni a suo tempo introdotte dalla legge 248/2006 in materia di commercio all'ingrosso dei medicinali e gestione delle farmacie (ove era stato stabilito che le attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali e fornitura al pubblico di medicinali in farmacia non sono tra loro incompatibili) il decreto legislativo in oggetto ha espressamente previsto che: • i farmacisti e le società di farmacisti titolari di farmacia, nonché le società che gestiscono farmacie comunali possono svolgere attività di distribuzione all'ingrosso dei medicinali, nel rispetto delle disposizioni in materia di distribuzione all'ingrosso di medicinali; • le società che svolgono attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali possono svolgere attività di vendita al pubblico di medicinali attraverso la gestione di farmacie comunali. Sempre in tema di commercio all'ingrosso di medicinali è stato inoltre fatto divieto ai produttori e ai distributori all'ingrosso di praticare, senza giustificazione, nei confronti dei dettaglianti condizioni diverse da quelle preventivamente indicate nelle condizioni generali di contratto. Per la violazione di tale divieto è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 100.000 euro. Dotazioni minime dei grossisti e obblighi di fornitura (art. 105 DLgs 219/2006) Sono stati esentati dagli obblighi concernenti le dotazioni minime anche i grossisti che trattano unicamente medicinali non assoggettati a prescrizione medica. Sempre in tema di commercio all'ingrosso di medicinali è stato espressamente previsto che gli obblighi di fornitura posti a carico di grossisti e titolari dell'AIC riguardino anche le forniture destinane ai punti vendita di medicinali di cui all'art. 5 della legge 248/2006. Farmacista responsabile (art. 108 DLgs 219/2006) E' stato previsto che il farmacista che esplica l'attività professionale nei punti vendita di cui all'art. 5 della legge 248/2006 è responsabile, oltre che della gestione del reparto e dell'attività di vendita al pubblico dei medicinali, anche del connesso stoccaggio dei medicinali nel magazzino annesso, funzionale all'esercizio commerciale.

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