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27 giugno 2012
Richiesta

Cosa prevede la normativa per la vendita online di farmaci veterinari senza obbligo di ricetta? Non sono pochi i siti che propongono farmaci, come per esempio, gli antiparassitari topici. Vorrei inoltre sapere qual è la modalità di approvvigionamento per scorta propria ad uso nella propria clinica o ambulatorio da parte di un medico veterinario?

Consulenza

1) Come è noto in Italia la vendita di medicinali online in Italia è proibita dall’art. 34 del Codice Deontologico (Vendita di medicinali tramite internet ): “1. Non è consentita al farmacista la cessione, tramite Internet o altre reti informatiche, di medicinali, sia su prescrizione, sia senza obbligo di prescrizione, anche omeopatici, in conformità alle direttive della UE e delle linee guida dell'OMS, fatte salve le specifiche normative nazionali“. Si ricorda che le norme della deontologia professionale costituiscono fonte normativa e non solo regole interne della categoria (Sent. Cass. N. 26810 del 20.12.2007). Gli antiparassitari ad uso topico che non sono medicinali, sono liberamente vendibili anche online. 2) L’approvvigionamento da parte del medico veterinario per il proprio ambulatorio e/o per la propria clinica veterinaria avviene mediante richiesta redatta su carta intestata del medico e/o della struttura da presentarsi in farmacia. Tale richiesta può comprendere tutti i medicinali veterinari che non richiedono ricetta veterinaria in triplice copia come pure i medicinali ad uso umano da destinare agli usi in deroga di cui all’art. 10 del D.L.vo 193/2006 ed anche, a parere dello scrivente, i medicinali ad uso umano per l’uso in deroga di cui all’art. 11 (Tabella 5 F.U. XII nel testo aggiornato). Per quanto riguarda invece l’approvvigionamento di medicinali che richiedono ricetta veterinaria in triplice copia e/o di medicinali destinati agli usi in deroga di cui all’art. 11 del D.L.vo 193/2006, il medico veterinario compila la ricetta in triplice copia evidenziando la voce “Rifornimento per scorta propria”. Per quanto riguarda l’approvvigionamento di medicinali stupefacenti siano essi ad uso veterinario o umano (per uso in deroga: artt. 10 e 11 D.L.vo 193/2006), il metodo è quello di cui all’art. 42 del DPR 309/1990 che qui si riepiloga. L’art. 42, DPR 309/90, dispone che i medici chirurghi ed i medici veterinari, i direttori sanitari o responsabili di ospedali, case di cura in genere, prive dell’unità operativa di farmacia, e titolari di gabinetto per l’esercizio delle professioni sanitarie qualora, per le normali esigenze terapeutiche, si determini la necessità di approvvigionarsi di medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope compresi nella tabella II, Sezioni A, B e C, devono farne richiesta scritta in triplice copia alla farmacia o al grossista di medicinali. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse alla farmacia o alla ditta all'ingrosso; queste ultime ne trattengono una per il proprio discarico e trasmettono l’altra all’azienda sanitaria locale a cui fanno riferimento. Si ricorda che i medici chirurghi e i medici veterinari possono approvvigionarsi di medicinali stupefacenti elencati nell’Allegato III-bis anche mediante “autoricettazione”, per esigenze terapeutiche urgenti: “I medici chirurghi e i medici veterinari sono autorizzati ad approvvigionarsi attraverso autoricettazione, a trasportare e a detenere i medicinali compresi nell’allegato III-bis per uso professionale urgente, utilizzando il ricettario di cui al D.M. 10 marzo 2006” (art. 43, comma 6, DPR 309/90). L’autoricettazione giustifica anche il trasporto con il possesso, da parte del medico, o del veterinario della copia assistito/prescrittore. I medicinali oggetto di approvvigionamento da parte dei medici chirurghi e dei medici veterinari non sono dispensabili in regime di SSN.

Prof. Maurizio Cini

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