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Vendita di farmacie comunali - Prelazione per i dipendenti
Per una farmacia comunale gestita attualmente in economia, il Comune vorrebbe costituire una società a responsabilità limitata, di durata trentennale, con gli attuali farmacisti dipendenti. L’Ente Locale, però, si riserva, dopo un anno o due anni dalla costituzione della società, di vendere la titolarità della farmacia. Si desidera sapere, in questo caso se i farmacisti divenuti soci della s.r.l., e pertanto hanno cessato il rapporto di lavoro dipendente con il Comune ( lett. d) art. 10 Legge 8 Novembre 1991 n° 362, conservano il diritto della prelazione di cui al comma 2 dell’art. 12 della citata legge
L’art. 12, comma 2 della Legge 362/1991 da Lei citato, prevede il diritto di prelazione per i dipendenti. Venendo meno la status di dipendente perché si crea una società, il diritto di prelazione può sussistere solo se previsto nello statuto della società stessa. Si tenga presente quanto riportato all’art. 14, comma 32, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78: “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica“ pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 125 del 31.5.2010 - S.O. n. 114 che di seguito si riporta come tratto dalla Gazzetta Ufficiale informatica:32. Fermo quanto previsto all’art. 3, commi 27, 28, 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2010 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2010 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite.