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Vendita di farmaci a una parafarmacia
La farmacia può vendere occasionalmente dei farmaci da banco ad una parafarmacia con regolare fattura?
In materia di tracciabilità delle confezioni dei medicinali, il Codice dei medicinali per uso umano (D.L.vo 219/2006) prevede che le aziende grossiste conservino, per un periodo di cinque anni, la documentazione, sotto qualsiasi forma, relativa ad ogni operazione di entrata e uscita dei medicinali trattati. In particolare debbono essere conservati i dati riguardanti:
1) la data;
2) la denominazione del medicinale;
3) il quantitativo ricevuto o fornito;
4) il numero di lotto per ogni operazione di entrata;
5) il nome e l'indirizzo del fornitore o del destinatario.
Tali informazioni sono indispensabili alle farmacie aperte al pubblico, alle farmacie ospedaliere e alle altre strutture che detengono medicinali direttamente destinati alla utilizzazione sul paziente al fine di potere fornire, alle autorità che ne facciano richiesta, le informazioni che consentono l'individuazione del canale di distribuzione di ciascun medicinale. Di conseguenza é fortemente sconsigliata ad una farmacia anche l'occasionalità della vendita di farmaci da banco ad una parafarmacia che è tenuta ad acquistarli direttamente dal grossista o dal produttore. In base al sistema di tracciabilità infatti risulterebbe in ogni caso che i medicinali sono stati erogati dalla sua farmacia e questo ne comporta una responsabilità qualora i medesimi non siano stati correttamente conservati, siano scaduti, eccetera, a prescindere dalla conservazione della fattura di vendita.