Utifar
Vendita di cosmetici on-line
Vorrei sapere quali sono gli adempimenti a cui una azienda deve attenersi per sviluppare un sito di commercio elettronico di parafarmaco e tutte le caratteristiche che il sito deve avere per essere considerato a norma di legge. La specifica di parafarmaco, prevalentemente cosmetico "artigianale" allestito in laboratorio autorizzato, è doverosa in quanto non sono interessato alla vendita di farmaci tipo OTC. Vorrei inoltre un parere riguardo la vendita dei prodotti cosmetici in un canale che non sia la farmacia. In altre parole, potrebbe essere più conveniente aprire una ditta distinta fiscalmente dalla farmacia a cui assegnare il compito della vendita on-line di tali prodotti?
Prima di intraprendere un'attività di commercio elettronico, è opportuno avere presente anche il panorama legislativo che regola tale attività. Consapevolezza difficile da raggiungere dovendosi affidare ad un quadro normativo per nulla unitario e definito, in cui le iniziative di commercio elettronico non trovano una loro precisa collocazione. La "legge Bersani" ovvero il d.lgs. n. 114/98, cd. Questo decreto contiene la riforma della disciplina dell'"esercizio dell'attività commerciale", in esso l'e-commerce non trova un suo spazio specifico e viene relegato semplicemente ad una tra le "forme speciali di vendita al dettaglio" (art.4, comma 1) e, più precisamente alla "vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione". In questo decreto, l'articolo che si occupa di tali generi di vendita è l'articolo 18 il quale ha creato numerosi problemi di interpretazione per chi svolge attività di commercio elettronico, tanto che è stato necessario un chiarimento da parte del legislatore concretizzatosi poi nella Circolare n. 3487/C del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.
è in quest'ultimo documento che viene definitivamente fugato il dubbio maggiore: l'articolo 18 è davvero normativo anche per il commercio elettronico? Sì lo è, ma solo in parte. Due i luoghi che più hanno fatto discutere:
- Il primo comma (d. n. 114, art. 18) in cui si indica l'obbligo, da parte di chi vuole intraprendere "un'attività commerciale", di inviarne comunicazione almeno trenta giorni prima del suo inizio al comune di residenza dell'esercente. Le sanzioni per mancata comunicazione sono amministrative: si può incorrere in una multa, che varia dai 5 ai 30 milioni di EX lire, oppure in casi particolarmente gravi, si rischia di vedersi sospesa l'attività anche se per un massimo di 20 giorni. Tale norma vale anche per la farmacia.
• Il terzo comma (d. n. 114, art. 18) in cui si precisa che "nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività prescritti dall'art. 5, nonché il settore merceologico di attività" (d. lgs. n. 114, art.18).