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01 ottobre 2008
Richiesta

A quale trattamento fiscale si va incontro in caso di vendita con immediato riacquisto di un'altra farmacia? In particolare gradirei informazioni sulla tassazione della plusvalenza e la detraibilità dell'ammortamento del riacquisto.

Consulenza

L'atto di cessione a titolo oneroso dell'azienda è sempre soggetto a tassazione ai sensi degli articoli 58 e 59 del TUIR, indipendentemente dal riacquisto o meno. Il problema del reimmediato riacquisto pone per il contribuente più che in ogni altro caso, la scelta delle diverse tipologie di tassazione da sottoporre la cessione. La materia non è di facile comprensione e per la determinazione della convenienza è necessaria un'attenta valutazione dei redditi del cedente. In sintesi, le due forme di tassazione per la cessione di azienda sono le seguenti: La plusvalenza derivante dalla cessione dell'azienda, a seguito dell'abrogazione dell'imposta sostitutiva, è attualmente sottoposta a tassazione ordinaria. In altre parole, la plusvalenza derivante dalla cessione d'azienda a titolo oneroso rappresenta per il cedente un componente positivo di reddito d'impresa e, come tale, è tassata in base alle aliquote Irpef o Ires a seconda che si tratti di impresa individuale o società. Se l'azienda è stata posseduta per almeno tre anni, è consentito il differimento della tassazione attraverso la ripartizione della plusvalenza in quote costanti fino a un massimo di cinque anni. L'aliquota in tal caso per un'accessione di farmacia arriva al 40% circa. Per beneficiare della tassazione rateizzata è imprescindibile la presenza di un reddito d'impresa nel quale le quote della plusvalenza possano trovare collocazione. La scelta per il differimento della tassazione va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate. Se il cedente è una persona fisica e ricorrendone i presupposti previsti dall'articolo 17 del Tuir, è possibile tassare separatamente la plusvalenza. In particolare, l'articolo 17, comma 1, lettera g), prevede la tassazione separata per le plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di cinque anni. Riguardo alle modalità di tassazione separata, l'articolo 21, comma 1, del Tuir stabilisce che l'imposta è determinata applicando all'ammontare percepito l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione. Sintetizzando, la disciplina fiscale attualmente applicabile alle plusvalenze derivanti da cessione di aziende è la seguente: - possesso dell'azienda da meno di tre anni: la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio del realizzo con tassazione ordinaria (40% circa); - possesso dell'azienda da almeno tre anni: la plusvalenza può essere rateizzata in cinque quote costanti; - possesso dell'azienda da più di cinque anni: la plusvalenza, se realizzata da imprenditore individuale, può essere tassata separatamente ex articolo 17, comma 1, lettera g) Tuir. Può comunque essere tassata in via ordinaria o differita. Il riacquisto: Il corrispettivo del riacquisto è ammortizzato in 18 anni. Occorre per la determinazione della convenienza della tassazione di vendita, tenere presente che l'imposizione ordinaria può cumularsi coi redditi della nuova impresa, che per i benefici fiscali sarà eventuale in perdita e mitigherà l'imposizione positiva e che la tassazione separata più mite non può essere rateizzata e compensata con le future perdite di imprese. E' comunque indispensabile la valutazione di un professionista per suggerirle la forma ad Ella più confacente.

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