Utifar
Vendita al pubblico di materie prime
Nella suddivisione da parte del farmacista di materie prime in confezioni più piccole in conformità alle NBP, è necessaria la compilazione di un'etichetta oltre che la compilazione del foglio di lavorazione? Come si calcola l'eventuale onorario? è sempre necessaria la ricetta medica per la vendita delle materie prime?
La suddivisione di materie prime in confezioni più piccole da parte del farmacista in farmacia, soggiace alle disposizioni previste nelle NBP. Ogni confezione deve pertanto essere etichettata e recare l'indicazione del lotto da cui è stata suddivisa nonchè ogni altra indicazione richiesta dalle NBP. L'onorario per suddivisione/misurazione in dosi di una sostanza, corrisponde a quanto indicato al punto 10 dell'Allegato B (Tabella degli onorari professionali) alla Tariffa Nazionale dei Medicinali (Decreto 18 agosto 1993): Operazioni di dispensazione (da non sommare agli altri onorari): 2,32 euro. Le materie prime sono medicinali quando rispondono alla definizione di medicinale e, come tali, devono essere di grado farmaceutico, provviste di certificato di analisi e scheda tecnica. Richiedono pertanto, per la dispensazione ricetta ripetibile (Tabella 4 F.U. XI Ed. 1° Suppl.), non-ripetibile (Tab. 5 F.U. XI Ed. 1° Suppl.), speciale (DPR 309/1990). Nel caso però di sostanze il cui impiego non è necessariamente sempre correlato solo ad attività terapeutica (bicarbonato di sodio, zolfo, vaselina, eccetera) la vendita come "sostanza chimica" potrebbe essere attuata in base alla tabella per titolari di farmacie e quindi al di fuori dell'ambito dei medicinali e pertanto senza l'applicazione della Tariffa Nazionale.