Utifar
Vendita al pubblico di alimenti
Vorrei sapere sè è possibile vendere in farmacia, parafarmacia, sanitarie, olio extravergine di oliva non addizionato quindi senza alcuna indicazione alimentare o farmaceutica particolare, presentata in package adatto al trasporto ed uso dei bambini. Naturalmente il confezionamento è perfettamente in regola rispetto misure della lattina ect.
Effettivamente la presentazione del prodotto (confezionamento ed etichettatura gentilmente fornitici), non configura il medesimo come integratore alimentare o (comunque) come alimento destinato ad una alimentazione particolare ma chiaramente come alimento comune. Di conseguenza, in base alla normativa sul commercio (D.L.vo 114/1998) questo prodotto è vendibile in un qualunque esercizio commerciale (parafarmacie e sanitarie comprese) il cui esercente sia in possesso dei requisiti professionali per la vendita al pubblico di alimenti e abbia presentato al sindaco denuncia di inizio attività per questo settore. Per la farmacia, che è espressamente esclusa dalla normativa generale sul commercio (D.L.vo 114/1998), la vendita di tutti i prodotti che non corrispondono alla definizione di medicinale risulta strettamente legata all’autorizzazione sanitaria all’esercizio della farmacia, sulla base di specifiche previsioni contenute nella disciplina del commercio che ha mantenuto in vita la Tabella speciale per Titolari di Farmacie (più avanti riportata). L’ambito di attività della farmacia comprende così anche i prodotti elencati nella tabella, senza la necessità di alcun adempimento in ambito commerciale, se non quello dell’iscrizione al registro delle imprese, tenuto dalle camere di commercio industria artigianato e agricoltura.
Tabella per titolari di farmacie
- Prodotti dietetici per l'infanzia, gli anziani e gli ammalati;
- Articoli per l'igiene della persona;
- Articoli di puericultura, quali biberon, scaldabiberon, bagnetti, spargitalco, ciambelle lavatesta, accessori per il bagno, spugne, termometri, accappatoi per neonati, pannolini e tutine assorbenti, vasini ortopedici, indumenti per neonati e per la prima infanzia di speciale tessuto filtrante e anallergico, lenzuolini di gomma o filtranti per neonati;
- Apparecchi propedeutici allo sviluppo dell'attività sensoriale e visiva del bambino parzialmente ritardato, quali attrezzature montessoriane;
- Articoli per la sicurezza e la custodia del bambino nella deambulazione e nel riposo, quali bretelle sostenitrici e prime attrezzature per la custodia del bambino, tipo infanseat;
- Bilance per neonati e per adulti;
- Busti, guaine, pancere, correttivi e curativi, calze, collants elastici contenitrici per varici, preventivi e curativi;
- Cinti, cavigliere, ginocchiere, polsini elastici, guanti di gomma per la casa;
- Indumenti e biancheria dimagranti preparati esclusivamente a tale scopo;
- Indumenti terapeutici antireumatici in lana termica creati allo scopo;
- Massaggiatori, articoli di masso-terapia;
- Prodotti per la cura del capello: lozioni, creme, shampoo medicati (e mezzi per il loro impiego: spazzole e pettini) ed altri cosmetici destinati ad essere messi a contatto con la pelle o con le mucose, con esclusione dei concentrati e delle essenze;
- Amari, liquori, vini e pastigliaggi medicati;
- Polveri per acque da tavola;
- Alimenti per piccoli animali;
- Disinfettanti, disinfettanti per uso animale e per ambienti; insetticidi per uso umano e per uso veterinario e prodotti chimici in genere non di uso farmaceutico.
Per quanto riportato il prodotto in questione non è vendibile nelle farmacie in quanto trattasi di alimento comune, salvo che la farmacia possa fare valere il possesso di una licenza commerciale per una tabella merceologica comprendente alimenti, tra cui l’olio, rilasciata dal Comune precedentemente la nuova normativa del commercio del 1998 e ritenuta tutt’ora valida dal Suo Comune.