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30 luglio 2010
Richiesta

Mia moglie ed io siamo soci ( 2/3 io, 1/3 lei) e contitolari della Farmacia; io ne sono il direttore. Nella necessità di assentarmi per 10 giorni assieme a mia moglie ho inviato all'ASL la comunicazione di nomina alla direzione, pro tempore, della farmacia della più anziana delle 2 dottoresse nostre collaboratrici a tempo pieno, con contratto a tempo indeterminato e in attività da diversi anni. La dirigente ASL mi ha obiettato che la legge non prevede che nelle società possa essere nominato direttore un farmacista diverso da altro socio, quindi io avrei dovuto incaricare alla direzione mia moglie, la quale a sua volta avrebbe dovuto, per sopraggiunta impossibilità, incaricare la collega collaboratrice, poiché io non avrei potuto farlo direttamente. E’ corretta la procedura suggeritami?

Consulenza

Da una lettura rigorosa della legge debbo riconoscere che l'interpretazione data dalla Asl è corretta. La legge recita infatti (art. 7 legge 8.11.1992, n. 362, comma 3): "La direzione della farmacia gestita dalla società è affidata ad uno dei soci che ne è responsabile". Ho motivo di ritenere che in molte altre Asl venga data un'interpretazione più larga della norma, consentendo anche l'affidamento della direzione ad un collaboratore. La procedura da lei ipotizzata, con la successiva dichiarazione di indisponibilità (per validi e dimostrabili motivi però!!) di sua moglie, è l'unica soluzione possibile.

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