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01 settembre 2009
Richiesta

Sono stato titolare rurale per circa 17 anni e ho venduto la farmacia nel 2003.  Da allora non ho più esercitato ufficialmente.  Dovrei riacquistare un'altra farmacia quanto prima. Devo fare il praticantato di sei mesi nell'anno precedente l'acquisto?  A chi devo comunicarlo o inviare la domanda? La stessa cosa vale anche se l'acquisto sarà fatto in forma societaria ? 

Consulenza

 

Al farmacista che ha ceduto la propria farmacia e non ne abbia acquistata un'altra entro due anni dalla vendita è consentito, una volta sola nella vita, di acquistarne un'altra a condizione che abbia svolto almeno sei mesi di pratica durante l'anno precedente l'acquisto od abbia conseguito l'idoneità in un concorso nei due anni precedenti l'acquisto. Tale disposizione è stata introdotta, modificando le precedenti, dall'art. 13 della legge 362/91. Nel caso pertanto che ella volesse acquistare, diventandone titolare, una farmacia dovrebbe acquisire il titolo idoneativo nei modi sopra detti. La pratica deve essere svolta in una farmacia aperta al pubblico il cui direttore deve comunicare l'inizio dell'attività di praticantato al servizio farmaceutico dell'ASL che potrà effettuare controlli sulla presenza effettiva del praticante.

Non vi è dubbio interpretativo circa le condizioni per l'acquisto di una farmacia da gestire come ditta individuale, mentre l'acquisizione di quote di una società per la gestione di una farmacia (ovvero fino a quattro farmacie) non sembra condizionata alle stesse limitazioni.

Riporto di seguito le norme che riguardano l'argomento:

Art. 7, comma 2 legge 362/91:

2. Le società di cui al comma 1 hanno come oggetto esclusivo la gestione di una (ora fino a quattro) farmacia. Sono soci della società farmacisti iscritti all'albo, in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'art. 12 delle legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni.

Art. 12, comma 7 legge 475/68 (come modificato dall'art. 13 della legge 362/91):

Al farmacista che abbia trasferito la propria farmacia è consentito, per una volta soltanto nella vita, ed entro due anni dal trasferimento, di acquistare un'altra farmacia senza dover superare il concorso per l'assegnazione di cui al quarto comma. Al farmacista che abbia trasferito la titolarità della propria farmacia senza acquistarne un'altra entro due anni dal trasferimento, è consentito, per una sola volta nella vita, l'acquisto di una farmacia qualora abbia svolto attività professionale certificata dall'autorità sanitaria competente per territorio, per almeno 6 mesi durante l'anno precedente l'acquisto, ovvero abbia conseguito l'idoneità in un concorso a sedi farmaceutiche effettuato nei due anni precedenti.

Il rinvio di cui all'art. 7 alla norma contenuta nel comma 7 dell'art. 12 non sembra prendere in considerazione il suo caso in quanto il citato art. 12, comma 7 della legge 475/68 si riferisce all'acquisto di farmacia e non di quote societarie. Peraltro la compra-vendita di quote societarie non determina alcuna limitazione, tanto che potrebbero essere acquistate e vendute continuamente.

Occorrerebbe conoscere il parere dell'autorità sanitaria (ASL) territorialmente competente a riconoscere la sua qualifica di socio qualora lei scegliesse questa soluzione. Ritengo infine che ci sarebbe ampio spazio per sollevare un contenzioso sul cui esito mi sento di essere ottimista.

 

Prof. Maurizio Cini

vicks vaporub int 19.11
ABOCA NOVEMBRE METARECOD
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