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TURNI E ORARI IN CAMPANIA
La mia farmacia si trova in un Comune in provincia di Napoli. E' consentito aprire tutte le domeniche e festivi a proprio piacimento senza l'opportuna comunicazione all'ordine? Gradirei inoltre ricevere delucidazioni riguardo agli orari di apertura delle farmacie.
La legge regione Campania n. 7 del 1° febbraio 1980 che disciplina gli orari, i turni e le ferie delle farmacie è stata modificata dall'art. 36, comma 6, della Legge finanziaria regionale n. 1 del 19 gennaio 2007. Le modifiche apportate riguardano l'art. 2, 3 e 10 della legge del 1980.
In base alla modifica apportata all'art. 2: nei giorni feriali tutte le farmacie urbane della regione, che non siano in servizio di turno, resteranno aperte per un orario settimanale non inferiore a 40 ore. L'orario giornaliero deve prevedere un intervallo per il riposo settimanale. Dunque è stato abrogato il limite massimo di orario di apertura settimanale (precedentemente fissato in 44 ore).
Inoltre il nuovo dettato dell'art. 3, comma 1 (sottintendendo la domenica e le festività infrasettimanali), prevede: "Fermo restando l'obbligo di garantire il numero di farmacie di servizio, le farmacie non di turno hanno la facoltà di restare aperte".
A mio avviso tale comma consente l'apertura anche 24 ore su 24, ma non consente la rinuncia alla giornata di chiusura per riposo settimanale che, per particolari esigenze locali, può essere anche diverso dalla domenica.
E' rimasto invariato il comma 3, art. 3 che prevede che il medico provinciale (ora ASL competente) stabilisca il calendario dei turni su proposta dell'Ordine provinciale dei Farmacisti.