Utifar
Trasferimento senza distanza minima
Sono stato convocato dal Sindaco che mi ha comunicato l'intenzione del titolare della seconda delle tre farmacie del Comune, di trasferirsi in nuovi locali: la motivazione ufficiale sarebbe lo sfratto dato dal proprietario dell'attuale locale. Il collega sostiene di non avere alternative e di aver trovato la soluzione in un locale che dista dalla nostra farmacia 140 metri. Pare che il Sindaco, sicuramente digiuno di normativa del settore, sia favorevole alle richieste del collega, tanto da avermi ventilato la possibilità di concedere il permesso in deroga alla norma dei 200 metri se lo sfratto diverrà esecutivo.
Il 4° comma dell'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, nel testo vigente, recita testualmente: Chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell'ambito della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione deve farne domanda all'autorità sanitaria competente per territorio. Tale locale, indicato nell'ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie.
Anche l'art. 13 del Regolamento di esecuzione della stessa legge (D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275) ricalca fedelmente la medesima previsione prevedendo anche l'obbligo di pubblicazione della domanda per quindici giorni nell'albo della ASL (prima del medico provinciale) e del comune. L'ipotesi ventilata dal sindaco è pertanto da considerarsi inapplicabile anche perché l'Azienda ASL in sede di ispezione preventiva dei nuovi locali non darebbe l'assenso per mancanza della distanza minima. Anche il fatto che la distanza, che addirittura diminuisce, fosse anche in precedenza inferiore ai 200 metri non ha alcuna rilevanza. Vi è fior fiore di giurisprudenza in base alla quale, se anche il trasferimento avvenisse ad una distanza superiore alla precedente, ma inferiore a 200 metri, si può concludere che il ricorso al TAR da parte sua avrebbe quasi certamente vittoria sicura. Mancano infatti i presupposti per qualsiasi argomentazione a favore dello stato di necessità e di assicurazione del servizio farmaceutico, in quanto nel comune vi sono ben altre due farmacie. Se poi la motivazione, addotta, è quella dello sfratto, sia la ASL a negare l'autorizzazione all'esecuzione del provvedimento di rilascio, come previsto dall'art. 35 della legge 253/1950 mai di fatto venuta meno, qualora sussistano gravi motivi di assistenza. Ma tali motivi è facile comprendere che non vi sono e pertanto, se il sindaco dovesse rilasciare l'autorizzazione al trasferimento, anche in spregio al parere (sicuramente negativo) dell'ASL, lei dovrebbe impugnare il relativo provvedimento davanti al Tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione. Nel frattempo le consiglio, qualora le "voci" si facessero più insistenti o si paventasse più concretamente l'ipotesi di fatto improbabile, di intervenire preventivamente nel procedimento amministrativo (ex legge 241/90) presso il comune e la ASL dichiarando il suo dissenso. Per concludere però ritengo che sia il sindaco che la ASL non intenderanno procedere nel senso ipotizzato per non esporsi al rischio di un ricorso nel quale sarebbero sicuramente soccombenti.
Prof. Maurizio Cini