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01 marzo 2007
Richiesta

Siamo titolari di una s.n.c, vendiamo le nostre quote e naturalmente in bilancio sono presenti crediti (asl) e debiti (grossisti). I fornitori sono disposti a sollevarci dai debiti. Vorremmo sapere cosa i fornitori devono firmare per sollevarci completamente dal debito anche in caso di un fallimento dell'acquirente entro un anno dall'atto di vendita.

Consulenza

Nel caso di trasferimento di quote di società personali, il cedente continua per legge ad essere responsabile verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali sorte sino al perfezionamento della cessione della quota sociale. Il socio uscente, pertanto, non è responsabile per le obbligazioni sorte successivamente allo scioglimento del rapporto sociale.
Il fallimento della farmacia non comporterebbe quindi anche il fallimento del socio uscente e a tal fine merita rilevare che condizione essenziale affinché il fallimento si estenda al socio uscente è che lo stato di insolvenza della farmacia sussistesse al momento del trasferimento delle quote. La giurisprudenza ha infatti precisato che la cessione della quota sociale, effettuata dal socio prima della dichiarazione di fallimento della società, ma dopo il verificarsi dello stato di dissesto , va qualificata come in " frode ai creditori" e non impedisce l'estensione del fallimento al socio uscente.
Le clausole di manleva hanno efficacia estremamente limitativa.

vicks vaporub int 19.11
ABOCA NOVEMBRE METARECOD
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