Utifar
Trasferimento della direzione
Possiedo una farmacia in società (s.n.c.) con mia madre. Per una questione puramente pratica abbiamo deciso di trasferire su di me la direzione della farmacia "a tempo indeterminato".
La ASL, però, ci ha respinto la richiesta con la motivazione che la direzione può essere spostata solo se si rientra in casistiche ben codificate oppure tramite atto legale in concomitanza di un trasferimento di quote societarie
L'art. 7 della legge 362/1991 (e successive modifiche) che tratta della titolarità e della gestione della farmacia prevede (comma 1) che la titolarità dell'esercizio della farmacia privata è riservata oltre che a persone fisiche, anche a società di persone. In questo secondo caso la direzione della farmacia è affidata ad uno dei soci che ne è responsabile (comma 3). Il direttore della farmacia gestita in forma societaria qualora si verifichino a suo carico le condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 11, è sostituito temporaneamente da un altro socio. Si tratta delle "casistiche ben codificate" di cui parla la ASL (malattia, ferie, gravidanza ecc.).
Il caso che lei prospetta riguarda invece la direzione a tempo indeterminato che, salvo una precisa riserva ad uno dei soci prevista nello statuto, può essere decisa dai soci stessi. Mi sembra di comprendere infatti che la farmacia è gestita da una società di persone (s.n.c.) i cui soci sono lei e sua madre. Forse è questo che non è stato compreso dalla ASL, oppure nello statuto è previsto che direttore sia sua madre. Se così dovesse essere, basterebbe una modifica dello statuto da trasmettere poi a tutti gli enti presso i quali è stato depositato all'atto della costituzione della società