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01 marzo 2007
Richiesta

Può un farmacista titolare o direttore di farmacia essere contemporaneamente titolare o direttore di un esercizio parafarmaceutico nello stesso Comune in cui esercita o nei comuni limitrofi?
Può un gestore provvisorio, dopo aver ricevuto l'indennità di avviamento dal titolare subentrante e avergli negato i locali costringendolo a trasferirsi altrove, aprire negli stessi locali della cessata gestione una parafarmacia (distante 800 metri dalla nuova sede) secondo la legge Bersani?

Consulenza

1) In base all'art. 5 del c.d. decreto Bersani (decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248), gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*, possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, previa comunicazione al Ministero della salute e alla regione in cui ha sede l'esercizio e secondo le modalità previste dal presente articolo. E' abrogata ogni norma incompatibile.
La vendita di cui sopra é consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine. In pratica anche un farmacista già titolare di farmacia può aprire un esercizio commerciale di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*, purché con la presenza e l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti iscritti all'albo. Tale esercizio può essere ubicato nello stesso comune della farmacia e/o nei comuni limitrofi senza alcuna limitazione di distanza.
* d) per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
e) per medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
f) per grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto e).
2) Nulla vieta che la parafarmacia possa essere ubicata nei vecchi locali di una farmacia anteriormente gestita in via provvisoria. Secondo la volontà del legislatore, la parafarmacia è un comune esercizio commerciale che può essere collocato in qualsiasi punto anche, per esempio, di fronte alla farmacia vera e propria.

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