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01 marzo 2008
Richiesta

Prima dell'attuale modifica di legge muore il titolare di farmacia ditta individuale e nessuno degli eredi è farmacista. Si costituisce una comunione ereditaria in attesa che la figlia più grande completi il corso di studi. Conseguita la laurea e l'idoneità alla titolarità di farmacia prima del trentesimo anno di vita, come era previsto dal limite precedente, cosa è consentito fare: continuare la comunione ereditaria fino al trentesimo anno di vita, costituire una s.a.s o s.n.c. (ma gli altri eredi non sono farmacisti), o una ditta individuale?

Consulenza

In risposta alla Vs. e-mail in data 25/1 u.s. relativa all'oggetto, si comunica che, con il venir meno del titolare della farmacia prima della modifica della Legge, se gli eredi sono più di uno, si deve procedere alla regolarizzazione della comunione ereditaria, con costituzione della società (S.n.c. oppure S.a.s.). La società così costituita può restare in essere fino al compimento del trentesimo anno dell'avente causa, indipendentemente dal fatto che lo stesso, prima di aver compiuto il trentesimo anno, abbia conseguito il titolo per acquisire la titolarità della farmacia.

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