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15 aprile 2013
Richiesta

Mi è stato detto che non è più prevista la possibilità di fare un tirocinio volontario in farmacia. Vorrei cercare un lavoro, ma senza esperienza nessuno mi assume. Esiste una legge che dimostra che è possibile fare questo tirocino?

Consulenza

Si ribadiscono i pareri già espressi su Nuovo Collegamento nella rubrica “Consulenze”, circa la possibilità di esercitare il praticantato in farmacia, al fine di ottenere l’idoneità alla titolarità, sottoforma di volontariato. Una norma che consentisse esplicitamente questa possibilità non è mai stata scritta e, parimenti non ne è mai stata scritta un’altra che la impedisse. Il problema riguarderebbe da un lato l’Ispettorato del Lavoro da cui occorrerebbe ottenere un parere positivo. Non si trova infatti impedimento, allorquando l’esercizio della professione sia svolto, nell’interesse stesso del farmacista, gratuitamente, sottoforma di volontariato presso una farmacia aperta al pubblico al fine esclusivo di ottenere l’idoneità. Come indicato nel parere espresso a suo tempo dall’Ispettorato del Lavoro di Bologna, se la pratica professionale è svolta senza vincoli di presenza e di orario di lavoro, in assenza assoluta di subordinazione gerarchica che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato, nessun obbligo tipico della legislazione sociale appare applicabile. Dall’altro lato si pone il problema dell’orario giornaliero del praticantato biennale, in base al quale è ragionevole ritenere che il praticante possa formarsi. La norma che prevede il praticantato è quella di cui all’art. 12, commi 8, 9 e 10 delle legge 475/1968 che si riportano: “Il trasferimento di farmacia può aver luogo a favore di farmacista, iscritto all’albo professionale, che abbia conseguito l’idoneità o che abbia almeno due anni di pratica professionale, certificata dall’autorità sanitaria competente. Ai fini della pratica professionale il titolare di farmacia deve comunicare all’autorità sanitaria competente le generalità del farmacista praticante, la data di effettivo inizio nonché di effettiva cessazione della stessa. Le suddette comunicazioni devono essere trascritte in apposito registro tenuto dall’autorità sanitaria competente che è tenuta ad effettuare periodiche verifiche sull’effettivo svolgimento della pratica professionale.”. Come si può notare la norma non prevede un orario definito per l’esercizio del praticantato; dispone solo che il medesimo sia certificato dall’Autorità sanitaria competente cioè dalla ASL. Spetterebbe quindi alla ASL stabilire, eventualmente, l’orario minimo in base al quale riconoscere il regolare esercizio del praticantato. A parere di chi scrive un orario anche solo di mezza giornata è ritenuto, a questi fini, sufficiente.

Prof. Maurizio Cini

AFK
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