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10 aprile 2012
Richiesta

In merito alla possibilità di poter svolgere la pratica professionale biennale ai fini dell'ottenimento del- l’idoneità alla titolarità, si può optare per il volonta- riato nell'interesse del tirocinante. In questo caso, non trattandosi di lavoro subordinato, il tirocinante non è soggetto ad alcuna subordinazione gerar- chica, ad orario di lavoro e, di conseguenza, ad al- cuna assicurazione sociale obbligatoria. A questo punto, in caso di verifica ispettiva da parte della Di- rezione Provinciale del Lavoro oppure dell’Inps o dell’Inail, come faccio a giustificare la presenza del farmacista volontario per il quale non è prevista al- cuna copertura previdenziale ed assicurativa contro gli infortuni sul lavoro? Non è possibile che venga contestata alla farmacia da parte dell’ispettore di turno la presenza di un lavoratore “in nero”? è suf- ficiente far vedere la comunicazione che la farmacia ha inviato all’ASL in merito all'attestazione della decorrenza di questa pratica biennale gratuita?

Consulenza

La problematica sollevata impone, per la sua risoluzione, alcune consi- derazioni che in parte sono già presenti nel quesito formulatoci. Innanzi tutto occorre tenere presente che l’attività di praticantato è disciplinata molto sbrigativamente dall’art. 12, commi 8, 9 e 10, della legge 2.4.1968, n. 475 nel testo aggiornato. Nel testo non si fa alcun riferi- mento allo status del praticante ma appare evidente che lo stesso ha un interesse personale a conseguire l’idoneità alla titolarità con tale procedura. Da ciò consegue che l’eventuale forma gratuita risulta giu- stificata dal titolo che andrà a conseguire al compimento del biennio di pratica. A tale proposito, l’Ispettorato del Lavoro e della Previdenza So- ciale di Bologna con nota 23.2.1995 ha risposto ad analogo quesito, posto dalle Farmacie Comunali di Bologna, sostenendo la piena legitti- mità a condizione che l’attività non sia retribuita, non vi siano vincoli di presenza e di orario di lavoro e nemmeno di subordinazione gerar- chica. In buona sostanza l’Ispettorato considera legittima la presenza del praticante solo in assenza di qualsiasi elemento tipico del lavoro su- bordinato. Ovviamente però la farmacia deve osservare degli orari di servizio e quindi, da questo punto di vista, non è possibile prescindere da una minimale osservanza di tali orari. Sembrerebbe quindi utile di- sporre di una richiesta scritta del tirocinante nella quale emerga la na- tura volontaria e gratuita della presenza in farmacia. Per quanto attiene poi agli infortuni sul lavoro, è auspicabile una estensione della polizza di assicurazione stipulata dalla farmacia ai seguenti rischi: infortuni dei praticanti, responsabilità civile dei praticanti (che sono comunque far- macisti dotati di piena autonomia professionale) e danni potenzialmente arrecabili alle persone ed alle cose presenti in farmacia.

Prof. Maurizio Cini

AFK
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