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16 marzo 2011
Richiesta

Vorrei sapere a quali sanzioni va incontro un farmacista che non riscuote i ticket delle ricette spedite in farmacia. Potrebbe agire l’Ordine dei Farmacisti? Ci sono altri aspetti da tenere presenti?

Consulenza

La mancata riscossione del ticket relativo a ricette spedite comporta sanzioni di natura disciplinare trattandosi, in primo luogo, di “Violazione di norme convenzionali”. L’art. 27 del Codice deontologico del farmacista prevede: “Il rispetto delle disposizioni di natura professionale contenute nelle Convenzioni che disciplinano i rapporti tra il SSN e le farmacie pubbliche e private costituisce per il farmacista preciso obbligo deontologico che, ove disatteso, forma oggetto di valutazione disciplinare”. Si configura inoltre l’ipotesi di “concorrenza sleale” nei confronti degli altri titolari di farmacia prevista all’art. 3, comma 2 del Codice: “Al farmacista è vietato porre in essere, consentire o agevolare a qualsiasi titolo:
a) ... omissis ...
b) ogni atto che configuri concorrenza sleale di cui all’art. 2598 del Codice Civile”.

Infine l’art. 18 (Comportamenti non corretti) prevede che sia deontologicamente sanzionabile anche indurre i colleghi, anche propri collaboratori, a comportarsi in modo non conforme alle disposizioni che disciplinano l’esercizio della professione o in modo non conforme alla deontologia professionale. Le infrazioni al Codice deontologico e la potestà disciplinare dell’Ordine sono rubricate al Titolo XIV, art. 37 del Codice:

“1. è fatto obbligo agli Ordini di divulgare le disposizioni contenute nel presente Codice deontologico, di promuoverne la conoscenza e di verificarne il rispetto.

2. Le infrazioni al presente Codice deontologico sono valutate in sede disciplinare dal Consiglio Direttivo dell’Ordine di appartenenza.

3. Il farmacista è sottoposto alla vigilanza deontologica da parte dell’Ordine nel cui ambito provinciale esercita l’attività professionale.

4. L’Ordine professionale può convocare i farmacisti esercenti nell’ambito della provincia di sua competenza, avendo cura di informare il presidente dell’Ordine presso cui il sanitario è iscritto.

5. è sanzionabile qualsiasi violazione di norme di leggi o regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione di farmacista e il servizio farmaceutico nonché di provvedimenti o ordinanze legittimamente emanati dalle competenti autorità per ragioni di igiene o sanità pubblica.

6. è sanzionabile qualsiasi abuso o mancanza nell’esercizio della professione e comunque qualsiasi comportamento che abbia causato o possa causare un disservizio o un danno alla salute del cittadino”.

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