Utifar
Terapia del dolore
Desidererei sapere se, alla luce del temporaneo passaggio di alcuni medicinali per la terapia del dolore in tabella II D, i formalismi per le ricette SSN sono assimilabili a quelle a ricalco, ovvero vada comunque specificata la posologia tale da non superare i 30 giorni, ferme restando le limitazioni di 2 o 3 pezzi a seconda del codice di esenzione, o dei 6 pezzi massimi a fronte del codice TDL, visto che per gli altri farmaci nella stessa tabella non è prevista
Il trasferimento (temporaneo) di alcuni medicinali di cui all'Allegato III-bis del DPR 309/1990 in Tabella II Sez. D implica la loro appartenenza a questa tabella e pertanto sono dispensabili secondo quanto disposto dall'art. 43, comma 9, DPR 309/90: "La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II sezioni B, C e D, di cui all'articolo 14 é effettuata con ricetta da rinnovarsi volta per volta e da trattenersi da parte del farmacista." (in accordo con quanto disposto al punto 1, Tabella 5 F.U. XII), e dall'art. 45, comma 6: "La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezione D, é effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per volta". (salvo che non siano prescritti contestualmente a stupefacenti di Tab. II, Sez.A).
I formalismi di una ricetta da rinnovare volta per volta, sono quelli di cui alla Tabella 5 F.U. XII pagina 1347 (la ricetta da rinnovare volta per volta priva del nome e cognome del paziente o del suo codice fiscale , della data e della firma del medico non ha validità).
Non vi è quindi alcun obbligo, per questo tipo di ricette di indicare la posologia. Per quanto riguarda le stesse prescrizioni a carico del SSN il limite di dispensazione ovvero di rimborsabilità é dato dalle disposizioni di cui al codice TDL