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TEMPO DI CONSERVAZIONE BOLLETTARIO BUONI ACQUISTO
Il bollettario buoni acquisto stupefacenti si conserva per due anni? Il registro entrata-uscita stupefacenti e le ricette stupefacenti per cinque anni?
Con decreto del Ministero della salute, 18 dicembre 2006 (allegato I) è stato introdotto il nuovo modello di buono-acquisto stupefacenti da utilizzarsi per i medicinali e/o le sostanze di cui alle Tabelle I e II Sez. A, B, C, D ed E. L'allegato II del decreto riporta le note ed avvertenze specificando che la copia (la prima delle quattro) del buono acquisto in possesso dell'acquirente deve essere conservata unitamente alla fattura o alla bolla di accompagnamento senza però prevedere un tempo di conservazione. Considerando che l'obbligo di conservazione del registro stupefacenti delle farmacie (per i medicinali di cui alla Tabella II Sez. A, B e C - art. 60, comma 2, DPR 309/1990), è di cinque anni a datare dal giorno dell'ultima registrazione (art. 63, comma 2, DPR 309/1990) e che in base all'art. 67 DPR 309/1990 in caso di sottrazione, smarrimento o perdita del registro, di sue parti o dei relativi documenti giustificativi vi è l'obbligo di denuncia scritta, è ragionevole ritenere che la conservazione dei buoni acquisto relativi a medicinali stupefacenti soggetti a registrazione di entrata ed uscita, segua il periodo di conservazione del registro stesso (come precisato anche nella Circolare Min. Sal. 15.1.07, punto 17) anche se, l'obbligo della conservazione delle ricette stupefacenti per espressa previsione normativa (art. 45, comma 5, DPR 309/1990 nel testo aggiornato), sia ora stato ridotto a due anni a datare dall'ultima registrazione sul registro.