Utifar
Tempi di conservazione delle ricette stupefacenti e di quelle veterinarie
Desidererei avere un riepilogo delle scadenze da osservare in merito alla conservazione in farmacia dei seguenti documenti: registro di carico e scarico stupefacenti e relative ricette, ricette veterinarie in triplice copia.
In materia di stupefacenti, per quanto tempo debbano essere conservati i registri, i documenti giustificativi (buoni-acquisto, fatture, verbali di distruzione ecc.) e le ricette, lo si evince dall'art. 63 del DPR 309/1990 (nel testo aggiornato) che stabilisce, per le farmacie, le officine farmaceutiche e i grossisti, il termine di cinque anni a datare dal giorno dell'ultima registrazione.
A fronte del termine di cinque anni, per la conservazione del registro, deve essere ricordato che l'art. 45 della legge dispone che le ricette prescriventi medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C debbano essere conservate per due anni dal giorno dell'ultima registrazione. In buona sostanza, quando il registro è esaurito o si decide di sostituirlo (nel qual caso le pagine inutilizzate debbono venire annullate) e pertanto non vi si continuano le registrazioni, le ricette ad esso correlate, conservate separatamente dal registro nel rispetto di quanto previsto dalla legge sulla privacy, debbono venire distrutte trascorsi due anni dall'ultima registrazione. Per tutti gli altri documenti giustificativi, in assenza di una norma specifica e non contenendo dati sensibili, sembra ragionevole conservarli per cinque anni a partire dal giorno dell'ultima registrazione sul registro di entrata e uscita.
Per quanto riguarda la conservazione in farmacia della documentazione relativa a medicinali veterinari, in base alle disposizioni di cui al D.L.vo 6 aprile 2006, n. 193 (Codice dei medicinali veterinari) e in base a quanto suggerito dalla FOFI, si riporta quanto segue:
- per le operazioni in entrata: i farmacisti devono conservare per cinque anni la fattura e/o il documento di trasporto;
- per le operazioni in uscita: i farmacisti devono conservare per cinque anni tutte le ricette medico-veterinarie non ripetibili, tranne quelle che prescrivono medicinali veterinari ad animali da compagnia, che devono essere conservate per sei mesi;
- per le ricette medico-veterinarie ripetibili: il farmacista non ha l'obbligo di conservarle né in originale, né in copia, ma le stesse devono essere trattenute dal farmacista al termine del periodo di validità.