Utifar
Telecamere di sicurezza
Quali sono gli adempimenti da espletare, volendo installare nei locali e nel marciapiede antistante la farmacia delle telecamere a circuito chiuso con registratore, per motivi di sicurezza.
Per installare un sistema di videosorveglianza in farmacia bisogna che si proceda così: l’installatore dell’impianto TVcc deve essere iscritto alla Camera di commercio e deve essere qualificato per la installazione e manutenzione di impianti secondo la lettera b) del decreto ministeriale 37/08 e deve rilasciare a fine collaudo un certificato di conformità alle norme.
Il sistema di telecamere a circuito chiuso deve avere le seguenti caratteristiche: (sono citati i punti della Norma PHS Standard 2010)
P 17.2
- La presenza deve essere notificata a chiunque entri in farmacia tramite il cartello omologato dal Garante e posto in maniera ben visibile all’ingresso della farmacia e possibilmente uno o più cartelli nell’aula vendite.
P 17.2.1
- Le telecamere devono inquadrare solo le aree aperte al pubblico.
P 17.2.2
- Non devono essere impiegate nei luoghi riservati al personale, nei servizi igienici né nei luoghi
della farmacia deputati a laboratorio o altre lavorazioni/servizi. Le telecamere non possono essere impiegate per la vigilanza dei dipendenti e del loro operato (legge 300/70).
P 17.2.3
- Se con qualsiasi sistema di registrazione, è in essere la conservazione delle immagini e dei suoni captati esternamente o internamente alla farmacia, le stesse immagini devono essere cancellate o sovrascritte ogni 24 ore. Tempi di conservazione delle immagini superiori alle 24 h sono consentiti solo per validi motivi previa espressa autorizzazione del Garante della Privacy.
P 17.2.4
- Le immagini captate all’interno delle aree pubbliche della farmacia e trasmesse ai monitor presenti nelle stesse aree non devono essere visibili dall’esterno della farmacia. Non è consentita l’esposizione dei monitor nelle vetrine.
P 17.2.5
- Le telecamere non devono captare le immagini dell’immediato retrobanco (immagini di dipendenti al banco), ma è consentita la rilevazione di immagini e suoni sulla cassa e sull’immediato avanbanco.
P 17.2.6
- In mancanza di organizzazioni sindacali dei lavoratori in farmacia, l’utilizzo delle telecamere deve essere autorizzato previa istanza alla Direzione Provinciale del Lavoro.
(*) P 17.2.7
Le immagini registrate sono dati personali soggetti a protezione e sotto la tutela del Titolare del Trattamento (TdT), il quale deve conservarle, per il periodo previsto, in cautelata custodia. Le registrazioni non possono essere visionate da estranei alla titolarità o cedute a terzi se non all’autorità giudiziaria in caso di oggettivazione di evento delittuoso o su espressa richiesta da parte di inquirenti. Le registrazioni effettuate su HD di sistema informatico devono essere visionabili ad un solo monitor interno e solo con l’inserimento di una password in possesso del solo TdT e del suo sostituto. Le registrazioni effettuate su nastro magnetico o altro tipo di supporto devono essere inaccessibili agli estranei, in luogo chiuso con la chiave in dotazione solo al TdT o suo sostituto e visionabili solo su un monitor interno.
(*) Poiché la farmacia di norma non supera le 15 unità dipendenti (per tanto non è obbligatoria la presenza di Organizzazioni Sindacali), non possono essere utilizzati accordi sottoscritti con i dipendenti in merito alla presenza delle telecamere. Per questo motivo, il farmacista deve chiedere una autorizzazione alla Direzione Provinciale del Lavoro producendo, con l’istanza, una serie di documenti formalmente richiesti dalla stessa D.P.L.
Le telecamere possono essere anche installate all’esterno per la vigilanza del marciapiede e delle vetrine pertinenti le farmacia senza alcuna autorizzazione. Necessita però, in ottemperanza al Disciplinare del Garante della Privacy, che siano affissi cartelli informativi della presenza delle stesse telecamere in modo che i passanti nell’area videorilevata ne abbiano conoscenza. L’adozione del sistema di TVcc deve essere menzionata nel DPS annuale nella forma e con le informazioni decretate dal Disciplinare del Garante.
Prof. Maurizio Cini