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01 aprile 2008
Richiesta

E' possibile avvalersi all'interno della farmacia di tecnici specializzati quali ortopedici, ottici ecc.. che in giorni specifici prestano la loro consulenza alla clientela della farmacia stessa? Se si, in che modo va disciplinato il rapporto con tali soggetti per evitare eventuali contravvenzioni?
E' possibile vendere direttamente i prodotti, previa presentazione medica, di articoli quali corpetti e plantari personalizzati od occhiali con specifica gradazione, appositamente preparati da laboratori autorizzati?

Consulenza

Il punto di partenza è il prescritto dell'articolo 102 TULSS (RD 1265/34) il quale afferma che il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispettive professioni o arti sanitarie, eccetto l'esercizio della farmacia che non può essere cumulato con quello di altre professioni o arti sanitarie.
Visto che solo al farmacista è vietato l'esercizio cumulativo, nulla osta che tali attività siano esercitate in farmacia da diplomati (infermieri, ottici, ortopedici, podologi, estetisti ecc) purchè gli stessi possano disporre di uno spazio adeguato che non sottragga superficie all'area di vendita a suo tempo dichiarata all'autorità sanitaria competente e riportata nel decreto autorizzativo. Ne deriva che non è possibile sub locare o concedere in comodato locali o porzioni di essi della farmacia per l'esercizio di suddette attività.
Appare inoltre opportuno suggerire che l'arte ausiliaria operi in regime di libera professione, ove il pagamento della prestazione costituisca il suo onorario.
In relazione ai relativi provvedimenti amministrativi, ha accesso in farmacia, per essere qui dispensata/venduta, una diversificata tipologia di prodotti (Parere anche di B.R Nicoloso).
-1° sulla scorta della (sola) concessione sanitaria per l'esercizio farmaceutico (articolo 3, Legge n.362/1991 che viene rilasciata quando ne ricorrano le condizioni fissate ex lege (per assegnazione a concorso o per trasferimento), possono essere dispensati:
- i prodotti farmaceutici a finalità terapeutica (articolo 4, comma 2 lettera a), D.L.vo n. 114/98) per uso umano o veterinario e, così, i medicinali preconfezionati di origine industriale autorizzati all'immissione in commercio (specialità medicinali e medicinali generici) e i medicinali galenici (magistrali o multipli) allestiti in farmacia, nonché i medicinali omeopatici e i prodotti di erboristeria medicinale (articolo 1, D.L.vo n.178/91), che sono tipici della riserva di legge (articolo 122, T.U. n. 1265/34) prevista in favore del farmacista che opera nelle farmacie;
- i prodotti complementari ai prodotti farmaceutici - già individuati tra i prodotti affini ai medicinali che costituiscono una categoria il cui preciso contenuto rimane indeterminato, ma la cui dispensazione è collegata a una specifica autorizzazione sanitaria, come è per i fitofarmaci e i presidi sanitari;
- i presidi medico-chirurgici (art. 4, comma 2, lettera a), D.L.vo n. 114/98 in relazione al D.P.R. n. 128/86), nella cui categoria possono essere classificati alcuni articoli sanitari differenziati da quelli comuni;
- dispositivi medici (art. 4, comma 2, lettera a), D.L.vo n. 114/98 in relazione al D.L.vo n. 46/97), nella cui categoria possono essere compresi altri articoli sanitari differenziati da quelli comuni la cui dispensazione non richiede il rilascio di una specifica autorizzazione commerciale (art. 4, comma 2 lettera a), D.L.vo n. 114/98.
-2° sulla scorta di una specifica autorizzazione commerciale che non può essere negata per la valenza di tali prodotti connaturati all'esercizio della farmacia, possono essere venduti:
- prodotti di cui alla Tabella merceologica speciale per i titolari di farmacia (allegato 9, D. Min. Ind. n. 375/88 operante a norma dell'art. 25, comma 1 e dell'art. 26, comma 6, D.L.vo n.114/98) e, così gli alimenti dietetici o destinati a un'alimentazione particolare, i prodotti igienici, gli articoli di puericoltura, gli articoli sanitari, i prodotti cosmetici, i liquori e i pastigliaggi medicati, i prodotti chimico-farmaceutici;
-3° sulla scorta di una specifica autorizzazione commerciale, il cui rilascio è soggetto alla valutazione discrezionale delle esigenze dell'utenza e della pianificazione commerciale, che vincolano anche il contenuto del relativo provvedimento .
In sintesi: ciascun titolare della concessione sanitaria per l'esercizio della farmacia nell'area salute può richiedere e ottenere, con provvedimento espresso o per tacito consenso (art. 7, D.L.vo n. 114/98) il rilascio delle due autorizzazioni commerciali per l'esercizio dell'attività nell'area del sanitario e salutare: l'una dovuta e l'altra discrezionale.
Per gli apparecchi ottici ricordo che la farmacia può dispensare solo occhiali premontati.

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