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20 gennaio 2011
Richiesta

Una preparazione magistrale da somministrare per via orale contenente morfina cloridrato e diazepam in quale tabella ricade? Sono a conoscenza del fatto che la morfina cloridrato non iniettabile è stata derubricata in sezione D. Quindi, dato che la morfina è in D ed il diazepam è in B come preparazione magistrale la ricetta è da rinnovarsi volta per volta? Vorrei inoltre sapere se una preparazione magistrale che ha barbiturici della sezione A in associazione ad altri principi attivi ricade in sezione E o questo vale solo per le preparazioni industriali? Mentre, se ho capito bene dalla FU, i barbiturici in B rimangono sempre, essendo usati in preparazioni magistrali, in B? Non passano in E, come d’altronde le benzodiazepine, proprio perché usati in preparazioni galeniche? Giusto? C’è un po’di confusione generale su questo anche con i miei colleghi!

Consulenza

La preparazione magistrale da lei sottopostaci è disciplinata dalla tabella II sez. A. La prescrizione dovrà pertanto essere redatta su ricettario a ricalco. Lo scarico delle materie prime impiegate avverrà, facendo riferimento alla medesima ricetta, nelle pagine rispettivamente dedicate alla morfina cloridrato ed al diazepam. In effetti, nel “transito” dalla sezione A alla sez. D è stata compresa anche la morfina (per tutte le formulazioni non parenterali e non solo transdermiche come la buprenorfina). La preparazione che lei deve eseguire è pertanto soggetta a ricetta non ripetibile redatta su ricettario personale del medico e pertanto l'acquirente dovrà essere identificato, i suoi dati riportati sulla ricetta e la preparazione (come quantità di morfina) dovrà essere comunicata all’ordine entro il mese successivo alla spedizione della ricetta che dovrà essere conservata in originale per due anni dalla data di spedizione. Motivo dell'incomprensione è anche da ricercare dall’intestazione della sez. A della tabella II che ammette la spedizione con la ricetta NR per le preparazioni, non parenterali, a base di morfina “da sola o associata ad altra sostanza non stupefacente”. Il suo caso invece, che comprende anche il diazepam, sembrerebbe non essere contemplato. In ogni caso ritengo sostenibile la sua interpretazione. Per quanto riguarda i magistrali contenenti i barbiturici in associazione vale il 2° capoverso della tab. II sez. E che recita: “Composizioni le quali, in associazione con altri principi attivi, contengono i barbiturici od altre sostanze ad azione ipnotico sedativa comprese nelle tabelle II sezione A e II sezione B”. I barbiturici della sezione B restano in B se non sono in associazione, nel quale caso vale la precisazione che ho riportato sopra e che fa riferimento anche alla sez. B. Quindi passano in E se si tratta di barbiturici o altre sostanze ad azione ipnotico-sedativa solo se associate ad altre sostanze attive. Le benzodiazepine sono tutte (tranne il flunitrazepam) in sezione E, per tutte le forme farmaceutiche ed in sez. D le quattro benzodiazepine indicate solo se sono in forma parenterale. Per le benzodiazepine stanno in sezione B se non sono in E (ad esempio se in forma parenterale, vedi elenco nella sez. E) o in D le sole quattro sostanze se per via parenterale. Ad esempio il diazepam è in D se parenterale e in E in tutte le altre forme. Concordo con lei sulla confusione!

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