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01 marzo 2009
Richiesta

Spesso leggo e sento parlare della tabella per titolari di farmacia relativa alle sostanze chimiche che possono essere vendute senza presentazione di ricetta medica, in quanto non medicinali.
Purtroppo non riesco a recuperare la suddetta tabella. Gradirei avere indicazioni in merito

Consulenza

La vendita in farmacia degli articoli, che non corrispondono alla definizione di medicinale, risulta strettamente legata all'autorizzazione sanitaria all'esercizio della farmacia, sulla base di specifiche previsioni contenute nella disciplina del commercio. Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 5) stabilisce infatti (art. 4 - definizioni e ambito di applicazione del decreto), al comma 2, che il presente decreto non si applica: a) ai farmacisti e ai direttori delle farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, e della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;... . La nuova disciplina del commercio, inoltre, pur abrogando tutta quella precedente, mantiene in vita la cosiddetta tabella per titolari di farmacie che viene così a costituire, di fatto, una estensione del campo di non applicabilità, per la farmacia, della disciplina del commercio. L'ambito di attività della farmacia comprende così anche i prodotti elencati nella tabella, senza la necessità di alcun adempimento in ambito commerciale, se non quello dell'iscrizione al registro delle imprese, tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Tabella per titolari di farmacie
- Prodotti dietetici per l'infanzia, gli anziani e gli ammalati;
- Articoli per l'igiene della persona;
- Articoli di puericultura, quali biberon, scalda-biberon, bagnetti, spargitalco, ciambelle lavatesta, accessori per il bagno, spugne, termometri, accappatoi per neonati, pannolini e tutine assorbenti, vasini ortopedici, indumenti per neonati e per la prima infanzia di speciale tessuto filtrante e anallergico, lenzuolini di gomma o filtranti per neonati;
- Apparecchi propedeutici allo sviluppo dell'attività sensoriale e visiva del bambino parzialmente ritardato, quali attrezzature montessoriane;
- Articoli per la sicurezza e la custodia del bambino nella deambulazione e nel riposo, quali bretelle sostenitrici e prime attrezzature per la custodia del bambino, tipo infanseat;
- Bilance per neonati e per adulti;
- Busti, guaine, pancere, correttivi e curativi, calze, collants elastici contenitrici per varici, preventivi e curativi;
- Cinti, cavigliere, ginocchiere, polsini elastici, guanti di gomma per la casa;
- Indumenti e biancheria dimagranti preparati esclusivamente a tale scopo;
- Indumenti terapeutici antireumatici in lana termica creati allo scopo;
- Massaggiatori, articoli di masso-terapia;
- Prodotti per la cura del capello: lozioni, creme, shampoo medicati (e mezzi per il loro impiego: spazzole e pettini) ed altri cosmetici destinati ad essere messi a contatto con la pelle o con le mucose, con esclusione dei concentrati e delle essenze;
- Amari, liquori, vini e pastigliaggi medicati;
- Polveri per acque da tavola;
- Alimenti per piccoli animali;
- Disinfettanti, disinfettanti per uso animale e per ambienti; insetticidi per uso umano e per uso veterinario e prodotti chimici in genere non di uso farmaceutico.

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