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30 luglio 2010
Richiesta

Nei primi giorni di febbraio scade il mio periodo di due anni di pratica professionale post laurea per conseguire l'idoneità per il trasferimento di quote societarie di una società snc. Attualmente tale società è suddivisa tra i due soci in percentuali del 97% e del 3%. Io dovrei subentrare al farmacista che possiede il 3% e conseguentemente si dovrebbe ricostituire l'assetto societario fino al raggiungimento di due quote pressoché egualitarie. Mi dicono che non è possibile creare una società con i due soci paritari al 50% e che a me spetterebbe la quota più bassa (circa 45%). è effettivamente vietato un assetto paritario? Inoltre, il commercialista sconsiglia la variazione immediata dell'assetto e propone che le quote vengano cedute in percentuali ridotte di anno in anno (es. 35% all'anno) per evitare ingenti tassazioni su questi procedimenti. C'è un limite massimo di quote che possono essere cedute annualmente senza che venga tassata l'operazione?

Consulenza

Non esiste alcuna norma che fissi dei vincoli a qualsivoglia percentuale di partecipazione al capitale sociale di una società per la gestione di una farmacia. Pertanto nessun limite può essere opposto alla partecipazione al 50%; sicuramente, una partecipazione paritetica al capitale sociale può creare delle possibili ‘paralisi’ decisionali che potrebbero limitare in parte l’operatività della farmacia, anche se non di certo sul piano farmaceutico, dove la responsabilità della conduzione è affidata al direttore tecnico. Per quanto riguarda il trasferimento, la soglia percentuale per considerare la partecipazione ceduta come ‘qualificata’ e quindi essere assoggettata ad una maggiore tassazione rispetto alla cessione di una quota ‘non qualificata’ è pari al 25% all’anno. Va detto, comunque, che per effetto del comma 229 dell’art. 2 della Legge 23 dicembre 2009 n.191 (Finanziaria 2010) viene riproposta la procedura di affrancamento delle plusvalenze relative a partecipazioni societarie non negoziate in mercati regolamentati, che consente di evitare ingenti tassazioni derivanti dalla cessione di quote attraverso la stesura di una perizia giurata di stima e il pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 4% del valore della partecipazione; è inutile dire che, utilizzando questa norma verrebbe meno qualsiasi necessità di vendite frazionate nel tempo.

AFK
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