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31 agosto 2008
Richiesta

Si chiede se è spedibile una ricetta autocopiante di Transtec 3 cerotti 52,5 mcg/h, tre confezioni. Posologia: un cerotto ogni quattro giorni. La ricetta è contestata dal servizio farmaceutico in quanto il ciclo di terapia è superiore ai trenta giorni. In base alla posologia prescritta per i trenta giorni sono necessari 7,5 cerotti, per cui la terza scatola deve essere comunque utilizzata per completare il ciclo di terapia.

Consulenza

La norma di cui all'art. 43, comma 2, DPR 309/1990 nel testo aggiornato prevede: "La prescrizione dei medicinali indicati nella tabella II, sezione A, di cui all'articolo 14 può comprendere un solo medicinale per una cura di durata non superiore a trenta giorni, ad eccezione della prescrizione dei medicinali di cui all'allegato III-bis (*) per i quali la ricetta può comprendere fino a due medicinali diversi tra loro o uno stesso medicinale con due dosaggi differenti per una cura di durata non superiore a trenta giorni. (*)di cui fa parte la buprenorfina (Transtec) In realtà il ciclo della terapia, in base alla posologia indicata, non supera i trenta giorni e quindi la prescrizione, sotto questo punto di vista è corretta e va spedita. Purtroppo sono le confezioni poste in commercio dall'industria che spesso non consentono, sempre in base alla posologia indicata nella ricetta, il consumo di tutte le unità posologiche contenute, entro il limite dei 30 giorni, creando delle rimanenze. Peraltro al medico deve essere consentito di prescrivere il medicinale per la copertura di tutto il periodo di cura prescritto. Appare, a mio avviso, irrilevante che la "rimanenza" dipenda da una delle tre confezioni prescritte ovvero dall'unica confezione prescritta ma contenente un numero di unità posologiche nettamente superiore a quelle necessarie per il ciclo di cura. Poniamo ad esempio il caso del trattamento del dolore post-operatorio in cui viene prescritta una confezione di compresse (in unica confezione di 20 cps) per un ciclo di terapia di tre giorni. Un certo numero di unità posologiche non verrà consumato, ma non per questo il paziente dovrà rinunciare alla terapia. La contestazione da parte del servizio farmaceutico non trova pertanto supporto normativo. Inoltre il 2° comma dell'art. 45 DPR 309/1990 prevede: "Il farmacista dispensa i medicinali di cui al comma 1 dietro presentazione di prescrizione medica compilata sulle ricette previste dal comma 1 dell'articolo 43 nella quantità e nella forma farmaceutica prescritta.

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