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Stupefacenti scaduti
Vorremmo sapere come ci si deve comportare quando in giacenza si ha uno stupefacente (clorazepato dipotassico) scaduto.
Il clorazepato è sostanza iscritta in Tabella II Sez. B (Tab. VII, FU XII, pagina 1360) ed è pertanto soggetta, in base al dettato di cui all'art. 60, comma 2, DPR 309/1990 (nel testo aggiornato), all'obbligo di registrazione in entrata-uscita sull'apposito registro stupefacenti.
Trattandosi di sostanza stupefacente soggetta ad obbligo di registrazione, si conserva in armadio chiuso a chiave insieme alle altre sostanze (e/o medicinali preconfezionati) stupefacenti in corso di validità. La sostanza deve però essere racchiusa in un involucro sigillato su cui si appone la scritta: "sostanza scaduta in attesa di distruzione" in modo tale che non possa essere utilizzata per errore.
Il Decreto del Ministero della sanità 15 settembre 2008, che ha modificato il Decreto Ministeriale 19 luglio 1985, prevede che le sostanze stupefacenti (e relative preparazioni) deve avvenire per incenerimento, ma nulla dispone circa le modalità di conferimento delle medesime.
La prassi normalmente seguita consiste inizialmente nell'avvisare la ASL della necessità di smaltire la sostanza. La ASL in base ai propri calendari, renderà nota al richiedente una data per il ritiro e/o la consegna da parte del farmacista presso di essa. Al ritiro o alla consegna consegue il rilascio di apposita documentazione indispensabile per lo scarico (verbale di distruzione). Si ricorda che fino al momento del conferimento effettivo cioè fino al momento in cui non si è in possesso del verbale di distruzione, il titolare di farmacia non potrà scaricare la sostanza dal registro anche nel caso in cui la ASL avesse rilasciato un documento valido con cui dispone la "custodia" fino al momento del ritiro/distruzione.