Utifar
Stupefacenti della tabelal II, sez. E
In relazione alla limitazione, a non più di tre volte, della ripetibilità della vendita dei medicinali stupefacenti della tabella II, sez. E, si chiede se sia possibile la consegna di tutte e tre le confezioni, oppure se il cliente si debba recare in tre tempi successivi in farmacia.
La prescrizione dei medicinali appartenenti alla Tabella II, sezione E, è effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica. Si tratta quindi di ricetta ripetibile che, nel suo periodo di validità di trenta giorni - precisa il decreto del Ministro della salute 7 agosto 2006 - è ripetibile per non più di tre volte. Per coerenza con la regola prevista per le altre ricette ripetibili, disciplinate dall'art. 88 del Codice dei Medicinali (D.L.vo 219/2006), l'indicazione da parte del medico di un numero di confezioni superiore all'unità esclude la ripetibilità della vendita. Giova sottolineare che, essendo prevista, per queste prescrizioni, una validità massima di trenta giorni dalla data di rilascio senza che sia lasciata al prescrittore la facoltà di derogarvi (come invece espressamente previsto dall'art. 88, comma 3 del Codice, applicabile ai soli medicinali non stupefacenti), tale termine deve essere considerato tassativo.
Le modalità di ripetibilità della ricetta prescrivente stupefacenti (Tab. II Sez. E) sono uguali a quelle delle altre ricette ripetibili, con l'unica differenza che per questi medicinali la ripetibilità è consentita solo tre volte nell'arco di trenta giorni.
Al pari dei medicinali non stupefacenti (ricetta ripetibile per 6 mesi e per non più di 10 volte), al farmacista è lasciata la responsabilità di valutare l'opportunità o meno, di consegnare, in unica soluzione, le tre (o le dieci) confezioni spedibili.