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Studio medico nei locali della parafarmacia
Mio figlio, farmacista, e' titolare di una parafarmacia in una frazione del comune dove ha sede la farmacia di cui sono titolare e ha concesso ad un medico di m.g. di fare studio in un locale all'interno della stessa parafarmacia. Poiche' desidero agire, come sempre, nella legalità, chiedo se quanto di cui sopra e' consentito dal d.l. Bersani.
Nella normativa vigente non si rilevano espliciti divieti all'esercizio della professione medica effettuato in uno studio medico posto all'interno di una c.d. parafarmacia. Ciononostante sono a mio parere inevitabili le contestazioni da parte dei titolari delle farmacie della zona trattandosi comunque di situazione "border-line". Infatti il Codice Deontologico del Farmacista che vale anche per i farmacisti che esercitano nelle "parafarmacie", parrebbe rendere incompatibile questa situazione per una serie di ipotesi riconducibili ad ipotetiche forme di scorrettezza professionale soprattutto nel caso in cui il proprietario della parafarmacia sia figlio (o parente) di titolare di farmacia della zona. La presenza di un medico all'interno di una parafarmacia potrebbe dunque evocare le seguenti ipotesi: - accaparramento di ricette (art. 15 comma 1): "Il farmacista non deve promuovere, organizzare o aderire a iniziative di accaparramento di prescrizioni mediche comunque e dovunque poste in essere". - libera scelta della farmacia (art. 11): "Al farmacista è vietato porre in essere iniziative o comportamenti che limitino o impediscano il diritto di libera scelta della farmacia da parte dei cittadini sancito dall'art. 15 della legge 475/1968." - concorrenza sleale (art. 3, comma 2, lettera b): "Al farmacista è vietato porre in essere, consentire o agevolare a qualsiasi titolo: b) ogni atto che configuri concorrenza sleale di cui all'art. 2598 del Codice Civile." - comparaggio (art. 14, comma 1): "I rapporti con i sanitari abilitati alla prescrizione di medicinali non devono essere motivati e condizionati da interessi o vantaggi economici". Infine non si può escludere a priori la ben più grave ipotesi di apertura di farmacia in assenza della prescritta autorizzazione (sanzionata con arresto e ammenda) di cui all'art. 3 della Legge 362/1991, nel caso in cui si potesse dimostrare che nella parafarmacia, all'interno della quale esercita la professione un medico, venissero ritirate le ricette da lui prescritte, dirottate in una farmacia per l'ottenimento dei medicinali e la successiva consegna al paziente.