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30 novembre 2007
Richiesta

Nel mio comune si sta verificando il posizionamento di diversi studi medici convenzionati nelle vicinanze di una farmacia. Si può parlare di accaparramento di clientela? Si può parlare anche di induzione alla prescrizione e quindi induzione all'aumento della spesa pubblica? Esiste una pianta organica per i medici convenzionati?

Consulenza

La vicinanza di studi medici ad una farmacia piuttosto che ad un'altra, non comporta né illeciti normativi né deontologici.
La normativa vigente prevede solamente che tra farmacia e studio medico non vi sia comunicazione interna e che le entrate siano diverse. L' art. 45 del Regolamento per il Servizio Farmaceutico (R.D. 30 settembre 1938, n. 1706) prevede infatti che: "Gli ambulatori medico-chirurgici annessi alle farmacie devono sempre avere l'ingresso diverso da quello delle farmacie, alle quali sono annessi, e non debbono avere alcuna comunicazione interna con le stesse".
Per i medici convenzionati esiste una pianta organica che però non prevede una dislocazione territoriale precisa ma la presenza obbligatoria di un certo numero di medici relativamente al numero di residenti. Il provvedimento 23 marzo 2005 (Rep. 2272) della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Accordo Stato Regioni - S.O. G.U. n. 134, 12 giugno 2006) in materia di medicina convenzionata, all'art. 64 prevede come rapporto minimale, la presenza di un medico ogni 5000 abitanti lasciando alle Regioni la possibilità di indicare un diverso rapporto medico/popolazione. Ad esempio la regione Emilia-Romagna ha stabilito, che il rapporto ottimale non può essere inferiore a 1/1.000 e la frazione che determina la zona carente deve essere superiore a 500 (Assistenza primaria - Bur N. 2, 5.1.2007 - Parte II). Occorre verificare come e se la Regione Campania ha legiferato in materia.
L'accordo Stato Regioni sopracitato, all'art. 35, comma 6, prevede un divieto di attività per la medicina convenzionata fuori dall'ambito territoriale in cui è collocata, mentre il comma 14 prevede che tale attività può essere svolta anche in più studi medici.
Si può dunque affermare che esiste una pianta organica anche per i medici convenzionati ma che è del tutto diversa da quella delle farmacie. Peraltro il fatto che il medico possa esercitare in studi diversi, nell'ambito della propria zona di pertinenza, significa che, ad esempio, per due giorni la settimana può esercitare in uno studio vicino ad una determinata farmacia, nei restanti tre giorni, in altro studio collocato vicino ad altra farmacia. Si vedano all'art. 36 i requisiti di apertura di studi medici, ricordando che nulla vieta che il farmacista possa mettere a disposizione dei medici degli studi appropriati, purché abbiano le caratteristiche di separazione presenti nella legislazione farmaceutica soprariportate (art. 45 del Regolamento per il Servizio Farmaceutico - R.D. 30 settembre 1938, n. 1706) e ribadite, riguardo l'attività convenzionata dei medici, al 4° comma dell'art. 36 dell'Accordo Stato Regioni (ingresso indipendente da altre attività sanitarie) ..

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