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STUDI MEDICI ATTIGUI
I locali della farmacia sono al piano terra di una palazzina dove sono ubicati degli studi medici al piano primo. Gli accessi della farmacia sono autonomi dall’esterno, mentre i locali medici accedono al piano primo mediante una scala condominiale. Su questa scala condominiale è presente anche una porta di accesso alla farmacia. L’unità immobiliare destinata a farmacia e quella destinata a studi medici sono due unità immobiliari distinte ed individuate catastalmente da due subalterni diversi, mentre la scala condominiale è classificata bene comune non censibile.
Ai sensi dell’art.45 del Regio Decreto n.1706/38, la presenza della porta interna della farmacia sulla scala condominiale è compatibile con la presenza degli studi medici al piano superiore?
La normativa vigente prevede solamente che tra farmacia e studio medico non vi sia comunicazione interna e che le entrate siano diverse.
L’ art. 45 del Regolamento per il Servizio Farmaceutico (R.D. 30 settembre 1938, n. 1706) prevede infatti che: “Gli ambulatori medico- chirurgici annessi alle farmacie devono sempre avere l’ingresso diverso da quello delle farmacie, alle quali sono annessi, e non debbono avere alcuna comunicazione interna con le stesse”.
La presenza di una porta d’accesso alla farmacia dalle scale condominiali non potrà quindi essere considerata di comunicazione interna tra farmacia e studio medico.
Ovviamente detta porta d’accesso deve essere autorizzata dalle Autorità competenti e dal Condominio.
Avv. Paolo Leopardi