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01 marzo 2008
Richiesta

Avendo ricevuto lo sfratto e avendo la possibilità di spostare la farmacia in locali appartenenti alla pianta organica assegnatami (12 metri circa di spostamento), posso effettuare il trasferimento tenuto conto che mi avvicinerei di pochi metri ad un'altra farmacia a sua volta situata nella sua pianta organica?

Consulenza

Il trasferimento dei locali della farmacia soggiace alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 4 della legge 475/1968 come modificato dalla Legge 362/1991: "Chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell'ambito della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione deve farne domanda all'autorità sanitaria competente per territorio. Tale locale, indicato nell'ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie. La domanda di cui al quarto comma deve essere pubblicata per quindici giorni consecutivi nell'albo dell'unità sanitaria locale ed in quello del comune ove ha sede la farmacia. Il provvedimento di trasferimento indica il nuovo locale in cui sarà ubicato l'esercizio farmaceutico". In caso di trasferimento dei locali deve sempre essere rispettata la distanza di 200 metri anche se i vecchi locali erano posti a meno di 200 metri e con lo spostamento la distanza rimane uguale o superiore.

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