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07 febbraio 2024
Richiesta

Possiamo spedire all’estero (UE) farmaci su ricetta che ci vengono richiesti da un medico? Se sì, c’è un limite nella frequenza?
Da quale legge o sentenza viene regolato questo argomento?

Consulenza


Con riferimento alla legittimità di spedizione all’estero di farmaci richiesti da un medico o una struttura ospedaliera non italiani, va detto che in Italia non è consentito al titolare di farmacia di intraprendere un vero e proprio commercio, organizzato o meno, di esportazione di farmaci etici verso Paesi dell’Unione europea, attività che non rientra tra le competenze e le attività professionali del farmacista. Resta in realtà il dubbio se sia legittimo per una farmacia italiana inviare una tantum farmaci all’estero regolarmente prescritti, nel caso in cui tale richiesta sia motivata da una carenza di quello specifico principio attivo nel Paese del prescrittore.
In nostro soccorso è giunta la Sentenza della Corte di Giustizia del 18 Settembre 2019 che ha chiarito come siano legittime solo le ricette destinate ad un singolo paziente (identificato con nome e cognome), il quale ha pieno diritto alle cure in un qualsiasi Paese dell’Unione.
Al contrario, ricette recanti quantitativi rilevanti di farmaci (magari fatte per ovviare a situazioni di carenze in loco) e probabilmente destinati ad ambulatori medici non rientrano nel campo di applicazione delle norme europee e pertanto non possono essere spedite dalle farmacie italiane.
Venendo ora alla spedizione all’estero di farmaci italiani con e senza ricetta, l’invio di farmaci senza ricetta è ormai normato dalla direttiva europea sulla vendita online che prevede la possibilità di vendita e spedizione via Internet in un altro Paese UE solo se tale vendita riguarda un farmaco con AIC del Paese dove tale prodotto (OTC o SOP) viene spedito.
La vendita online di farmaci etici è invece preclusa alle farmacie italiane sia in Italia sia in altri Paesi UE.
Questione diversa, e sicuramente meno dirompente, è il caso in cui un italiano che lavora temporaneamente all’estero richieda l’invio dall’Italia di alcuni farmaci regolarmente prescritti dal proprio medico.
Tale questione, pur se il diritto di tali cittadini a poter godere di assistenza farmaceutica risale al 1980 (DPR n.618/80 Assistenza sanitaria ai cittadini italiani all’estero), è stata regolamentata soltanto il 13 Gennaio 2021 con la pubblicazione di una specifica Nota Ministeriale.
Secondo tale Nota, il cittadino residente temporaneamente all’estero può farsi spedire dall’Italia, in regime di SSN, farmaci non reperibili nel Paese di temporanea residenza o non accessibili dal punto di vista economico.
La procedura da attuare, tuttavia, è piuttosto complicata e rimangono ancora da chiarire aspetti relativi sia al corretto inoltro all’estero del pacco contenente medicinali, sia sulle modalità di tale erogazione di farmaci SSN. In quest’ultimo caso non è chiaro, infatti, se il rimborso alla farmacia viene effettuato in via diretta o se invece è il cittadino a dover sostenere il costo del farmaco per poi chiedere successivamente il rimborso alla Asl di riferimento.
Resta comunque il fatto che, per nessuna ragione, è possibile spedire farmaci stupefacenti o psicotropi.

Avv. Paolo Leopardi

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