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SOSTITUZIONE INFORMALE
Nel caso in cui il collaboratore sostituisca il titolare durante una "sostituzione informale" come deve comportarsi in caso d'ispezione dei NAS o del servizio Farmaceutico dell'ASL?
Possiamo affermare che la sostituzione informale non è prevista da alcuna norma. L'unica sostituzione prevista è quella rappresentata dalla L. 475/1968 così come modificata dalla L. 362/1991 e prevede casi specifici di sostituzione del titolare. Ovviamente, potrà capitare che nel corso dell'attività il titolare possa assentarsi; in quei casi il farmacista collaboratore, qualora ve ne fosse necessità (ed il caso di un'ispezione è quella), dovrà avvertire il titolare che nel minor tempo possibile dovrà raggiungere la farmacia. Nel contempo, le Autorità non dovrebbero accedere nei locali della farmacia, essendo necessaria la presenza del titolare ed il farmacista collaboratore non deve certamente sottoscrivere alcun verbale ed assumersi alcuna responsabilità relativa alla farmacia.
Paolo Leopardi