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01 maggio 2008
Richiesta

Sono attorniato da colleghi che danno il generico che hanno in casa, anche se il medico specifica una determinata marca, e alcuni mi dicono che non mettono neanche una annotazione.
Vi chiedo se si può fare e precisamente cosa dice la legge.

Consulenza

Per quanto riguarda la sostituibilità dei medicinali di fascia A per i quali esistano uno o più equivalenti (o generici), la normativa di riferimento é fissata dall'art. 7 del D.L. 18.9.2001, n. 347, convertito nella legge 16.11.2001, n. 405.
Il 2° comma dell'art. 7 dispone che il medico, nel prescrivere medicinali, può apporre sulla ricetta adeguata indicazione secondo la quale il farmacista, all'atto della spedizione della ricetta, non può sostituire il farmaco prescritto con un medicinale uguale avente un prezzo più basso di quello originariamente prescritto dal medico stesso, e (comma 4), qualora il medico apponga sulla ricetta l'indicazione di "non-sostituibilità" con cui ritiene il farmaco prescritto insostituibile, ovvero l'assistito non accetti la sostituzione obbligatoriamente proposta dal farmacista, la differenza fra il prezzo più basso ed il prezzo del farmaco prescritto é a carico dell'assistito con l'eccezione dei pensionati di guerra titolari di pensioni vitalizie. Infine, in base al comma 3, il farmacista, in assenza dell'indicazione di "non-sostituibilità", dopo aver informato l'assistito, consegna allo stesso il farmaco avente il prezzo più basso, disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, in riferimento a quanto previsto nelle direttive regionali, salvo rifiuto del paziente alla sostituzione che si assume l'onere del pagamento della differenza.
L'eventuale sostituzione deve avvenire, si ripete, con medicinale che abbia il prezzo uguale o inferiore a quello di riferimento indicato dalle direttive regionali, disponibile nel normale ciclo distributivo regionale.
Per quanto riguarda invece la sostituibilità dei medicinali non a carico del SSN, la normativa di riferimento é fissata dall'art. 1, comma 1, D.L. 27.5.2005, n. 87 convertito nella legge 26.7.2005, n. 149: "Il farmacista, al quale venga presentata una ricetta medica che contenga la prescrizione di un farmaco appartenente alla classe di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311(*), è obbligato sulla base della sua specifica competenza professionale ad informare il paziente dell'eventuale presenza in commercio di medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonchè forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario uguali. Qualora sulla ricetta non risulti apposta dal medico l'indicazione della non sostituibilità del farmaco prescritto, il farmacista, su richiesta del cliente, è tenuto a fornire un medicinale avente prezzo più basso di quello del medicinale prescritto. Ai fini del confronto il prezzo è calcolato per unità posologica o quantità unitaria di principio attivo."


(*) non a carico del SSN

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