Utifar
Sostituibilità dei farmaci
Vorrei chiedervi se esistano dei limiti al potere di sostituzione, nelle ricette SSN dei farmaci "griffati" con generici di pari composizione se si è sprovvisti di quelli prescritti. Noi abbiamo sostituito diverse volte, non apponendo alcuna motivazione sulla ricetta, i farmaci della ditta, che ora si lamenta per iscritto, quando ne siamo rimasti sprovvisti, dopo aver avvertito il paziente, aver controllato che il medico non avesse apposto la non sostituibilità, e che il prezzo fosse pari o inferiore.
In effetti il quarto comma dell'art. 6, DPR n. 371/1998 stabilisce che ai fini del rimborso il farmacista annoterà sulla ricetta le circostanze che lo hanno indotto a consegnare un medicinale diverso ancorché di uguale composizione e forma farmaceutica e di pari indicazione terapeutica rispetto a quello indicato in ricetta. Ai fini che La riguardano è anche interessante il quinto comma secondo cui i casi non sufficientemente motivati di ricorso alla sostituzione saranno sottoposti all'esame della Commissione. Ciò sta ad indicare chiaramente che sarebbe illegittima una sostituzione sistematica del farmaco indicato in ricetta con un altro e, sotto questo profilo, potrebbe avere qualche fondamento la doglianza dell'informatore scientifico della azienda il cui farmaco viene troppo spesso sostituito.