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01 febbraio 2012
Richiesta

Facendo riferimento al contenuto del "maxiemen- damento" approvato l'11/11/2011  e precisamente al punto 4 dell' art. 4-septies dove si disciplinano le società di professionisti, il capoverso b) apre la partecipazione alle società tra professionisti anche a soggetti non professionisti con il ruolo tecnico o di investimento. Chiedo pertanto se tale nuova disciplina sia da in- tendersi valida anche per le società tra farmacisti e se con tale norma può intendersi superato il vincolo che limitava ai soli farmacisti abilitati la partecipa- zione ad una società di gestione di farmacia.

Consulenza

Come è noto, il susseguirsi di provvedimenti, manovre, emendamenti e maxiemendamenti rendono particolarmente  complesso raggiungere delle certezze su tutte le materie oggetto di interventi legislativi, dalla scorsa estate a questi giorni. Le norme approvate sono infatti  state scritte frettolosamente e senza valutare le loro ricadute su tutti i settori. Venendo al quesito specifico, circa la portata sull'assetto proprietario delle farmacie private, che deriva, prima dal "maxiemendamento" al quale lei fa riferimento, e poi dall'art. 10, comma 3 e comma 4, lettere a) e b) della legge 12.11.2011, n. 183 dal titolo "Disposizioni per la for- mazione del bilancio annuale e pluriennale (legge di stabilità 2012)", si può affermare che sembrerebbe, in effetti, coinvolgere anche il mo- dello societario per la gestione delle farmacie private. Appare però evidente che l'estensore del testo aveva di fronte prin- cipalmente le società tra professionisti liberi, cioè che non necessi- tano di un'impresa per la loro attività,  come invece richiede la professione di farmacista. Questa è almeno l'impressione dello scri- vente. Ciò nonostante, la portata di tale norma potrebbe essere fatta valere anche per le farmacie con probabile sorgere di contenzioso. La previsione, infatti, che possano essere soci, assieme ai professionisti, anche altri soggetti che forniscono un apporto di lavoro o di capitale senza un limite alla percentuale di quote possedute dai non professionisti deve senz'altro allarmare perché si verrebbe così a sovvertire  anche il principio della proprietà in capo ai soli farmacisti, come re- centemente riconosciuto legittimo dalla Corte di Giustizia europea. Il comma 9 dello stesso articolo 10, nel recitare: "Restano salvi i di- versi modelli societari e associativi già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge" permette,  sempre a giudizio di chi scrive, di giungere alla conclusione che l'unica forma societaria con- sentita sia la società di persone, dovendosi escludere le società di capitale in quanto non contemplate dall'art. 7 della legge 8.11.1991, n. 362 di riordino del settore farmaceutico, che è legge vigente all'en- trata in vigore della legge di stabilità. Volendo interpretare il comma 9 nel senso che per "modello societario", si intenda non solo la tipo- logia di società ma anche i soggetti che ne possono far parte (solo farmacisti iscritti all'albo in possesso dell'idoneità alla titolarità- ex art. 7, 2° comma, legge 362/91) si potrebbe concludere che la norma in questione non modifica in alcun modo la attuale forma di gestione societaria delle farmacie. Di più, al momento, non si può dire in attesa di altre e diverse inter- pretazioni, dal momento che altri importanti provvedimenti sono stati approvati (vedi fascia C e quorum) ma non ancora disponibili ed altri dovranno essere emanati per l'attuazione delle norme sopra descritte.

Prof. Maurizio Cini

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