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04 marzo 2019
Richiesta

Sono uno dei soci titolari di una farmacia di nuova istituzione nata dal concorso straordinario. Nel momento della costituzione della società abbiamo optato per una Srl in cui tutti i soci partecipiamo con la quota del 25% al capitale sociale in modo paritario. Ciò è dettato dal fatto che tutti i soci devono essere uguali al momento della costituzione della società stessa, una prerogativa del concorso stesso. Pur avendo tutti la quota del 25%, purtroppo due dei quattro soci, ovvero il 50% della società, non ha capito che occorre collaborare allo sviluppo della farmacia stessa. Premetto anche che tra noi non sono mai stati trascritti patti che disciplinino la presenza o meno di ciascuno di noi all'in-terno dell'attività stessa.

Consulenza

La costituzione di una Srl presuppone che vi siano dei casi di esclusione dei soci codificate dal Codice Civile. Di seguito ne può trovare alcune:
• il divieto di concorrenza;
• l’abuso dei poteri di controllo ex art. 2476 c.c.;
• l’abuso dei diritti particolari ex art. 2468 c.c.;
• il compimento di gravi irregolarità da parte dei soci amministratori;
• la mancata partecipazione alle decisioni sociali;
• l’aver impedito il perseguimento dell’oggetto sociale;
• l’aver assunto obbligazioni in nome e per conto della società senza averne i poteri;
• la violazione dell’obbligo di comunicare l’esistenza di un rapporto fiduciario e di indicare il nome del fiduciante;
• l’uso illegittimo delle cose sociali;
• l’inadempimento delle prestazioni del socio d’opera;
• l’inadempimento delle prestazioni accessorie;
• la violazione dell’obbligo di riservatezza;
• la violazione dei doveri di correttezza e buona fede;
• l’inadempimento di attività extra-sociali;
• la partecipazione a più società tra professionisti;
• il rifiuto di sottoscrivere patti parasociali;
• l’esperimento di azioni giudiziali nei confronti della società. Di certo, la ratio con la quale nasce la norma che ha dato vita al Concorso Straordinario ed alla conseguente apertura della farmacia “cozza” un po’ con le regole delle società di capitali e la sua assenza potrebbe essere stigmatizzata anche sotto questo aspetto.

Avv. Paolo Leopardi

AFK
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