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16 marzo 2011
Richiesta

Si chiede se in caso di smarrimento di un buono acquisto stupefacenti, sia sufficiente allegare la denuncia fatta ai carabinieri al bollettario stesso oppure se si rende necessario inviarne una copia alla ASL.

Consulenza

L’art. 67 del D.P.R. 309/90 recita testualmente:
“1. In caso di perdita, smarrimento o sottrazione dei registri, di loro parti o dei relativi documenti giustificativi, gli interessati, entro ventiquattro ore dalla constatazione, devono farne denuncia scritta alla più vicina autorità di pubblica sicurezza, e darne comunicazione al Ministero della Sanità.
2. Per le farmacie la comunicazione di cui al comma 1 deve essere fatta all’autorità sanitaria locale, nella cui circoscrizione ha sede la farmacia.”

Il successivo art. 68 prevede la sanzione dell’arresto sino a due anni o dell’ammenda da lire tre milioni a lire cinquanta milioni in caso di mancata ottemperanza alle norme relative alla tenuta dei registri e
all’obbligo di trasmissione dei dati e di denunzia di cui agli articoli da 60 a 67.
Tenuto conto della severità delle norme, in mancanza di comunicazione anche alla ASL, le suggerisco di darne il più presto segnalazione allegando copia della denuncia.

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