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09 aprile 2018
Richiesta

Vorrei sottoporvi alcuni quesiti per quanto concerne lo smaltimento di farmaci stupefacenti scaduti o invendibili dei quali l’Asl ha redatto il verbale di affidamento al farmacista. Nella fattispecie, vorrei sapere se possono essere affidati per la distruzione alla ditta alla quale già diamo i medicinali scaduti, quali documenti eventualmente la ditta ci deve rilasciare contestualmente che ci consentano di essere a posto "ad interim", come e quando scaricare correttamente sul registro stupefacenti questi farmaci una volta ricevuto il verbale di distruzione.

Consulenza

Al fine di rispondere per esteso alla domanda, riportiamo il contenuto della circolare del Ministero della Salute emessa a seguito della variazione legislativa in materia del 2010:
Il Ministero della Salute, dal 24 maggio 2011 ha chiarito le modalità di smaltimento dei medicinali stupefacenti scaduti in farmacia, sciogliendo, così, i dubbi interpretativi sorti con la introduzione dell’art. 25 bis al DPR 309/90. Tale articolo prevede che allo smaltimento dei farmaci classificati stupefacenti, dei quali sia obbligatoria la registrazione, possano provvedere le aziende autorizzate allo smaltimento dei rifiuti sanitari. I chiarimenti offerti, pertanto, riguardano le modalità e le procedure di distruzione limitatamente ai farmaci stupefacenti soggetti a registrazione detenuti dai soggetti di cui all’art. 17 del DPR 309/90 e dalle farmacie. La stessa circolare prevede che le “Aziende Sanitarie Locali, che continuano ad assolvere i compiti istituzionali in materia farmaceutica e le incombenze legate alla constatazione e affidamento al farmacista delle sostanze e composizioni stupefacenti, redigendo i relativi verbali”, delegano alle Forze di Polizia, “l’assistenza alle operazioni di distruzione, redigendo il verbale delle attività compiute”, le quali, come precisato dal comma 3 dell’art. 25 bis assicureranno l’assistenza alle operazioni “nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente” , compatibilmente, quindi, con gli altri compiti di istituto. L’importanza dell’inciso contenuto nel comma 3 dell’art. 25 bis, come precisa la circolare esplicativa del Ministero, impone che “le Forze di Polizia devono preventivamente conoscere il quantitativo di materiale da distruggere, i tempi necessari per, completare l’operazione il sito in cui effettuare la distruzione e concordare, in ragione degli elementi forniti, la data in cui assicurare l’assistenza”. La procedura per il corretto smaltimento degli stupefacenti, così come chiarito dalla circolare, dunque, prevede che: Tutti i medicinali scaduti o deteriorati, non utilizzabili farmacologicamente, non soggetti ad obbligo di registrazione, possono essere avviati dal farmacista a termodistruzione, trattati come rifiuti sanitari, ai sensi del DPR 254/03. I medicinali stupefacenti scaduti o deteriorati non utilizzabili farmacologicamente soggetti ad obbligo di registrazione, dovranno essere preventivamente constatati dalla ASL, nell’ambito delle attività di vigilanza, mediante redazione di apposito verbale e confezionamento degli scaduti in un contenitore sigillato con contrassegni d’ufficio ed affidamento dello stesso al farmacista per il successivo conferimento alla azienda autorizzata allo smaltimento. L’azienda autorizzata allo smaltimento concorderà con le Forze di Polizia la data della distruzione. All’atto del ritiro dei medicinali, l’azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti consegnerà al farmacista il relativo documento di presa in carico, necessario per lo scarico dal registro. Delle operazioni di distruzione le Forze di polizia redigeranno apposito verbale di cui copia sarà inviata al farmacista per le annotazioni quale giustificativo finale dell’uscita delle composizioni medicinali dal registro degli stupefacenti. Una copia di tale verbale sarà inviata dalla farmacia alla ASL.
Avv. Paolo Leopardi

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