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SILENZIO-ASSENSO PER TRASFERIMENTO LOCALI
Per il trasferimento temporaneo, per lavori di ammodernamento, dopo aver avuto il certificato di igienicità dall'ASL per il locale di destinazione, avendo avuto dal Sindaco la certificazione che il locale nel quale devo trasferirmi è nella mia sede di competenza e che è ad almeno duecento metri da altra farmacia, dopo aver fatto regolare domanda allo STAP di Salerno, allegando tutti i documenti richiesti, è necessario attendere l'emissione del decreto per il trasferimento stesso?
l trasferimento dei locali della farmacia (anche momentaneo per ammodernamento dei locali presistenti) è soggetto al principio del silenzio-assenso di cui al DPR 9 maggio 1994, n. 407, dove è previsto l'elenco delle attività private - inserite nella Tabella C del Regolamento 26 aprile 1992 n. 300 - sottoposte alla disciplina dell'art. 20 della legge 241/1990 con indicazione del termine entro cui la relativa domanda si considera accolta. Per il trasferimento dei locali della farmacia, indicato al punto 52 della Tabella C: "Trasferimenti di titolarità, nuove aperture, trasferimenti ubicazione delle farmacie", il termine di controllo è fissato in 60 giorni e la P. A. competente è il Comune.
Di conseguenza, decorsi 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di trasferimento dei locali Ella potrà trasferire la farmacia senza dovere attendere il decreto di trasferimento.
Peraltro Ella è già in possesso delle certificazioni che presuppongono il trasferimento: da parte del comune per la distanza di 200 metri e della ASL per l'idoneità dei locali all'esercizio farmaceutico ovvero delle condizioni per le quali, in loro mancanza, Le potrebbe essere contestato il trasferimento.