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SILENZIO-ASSENSO PER TRASFERIMENTO FARMACIA
Avendo già ottenuto dal Comune i provvedimenti utili al trasferimento dell'esercizio nell'ambito della stessa sede sono in attesa, dal giugno 2006, del Nulla Osta da parte dell'Asl di competenza, alla quale ho da tempo rivolto una sollecitazione scritta. Chiedo se, in tali circostanze, potrebbe intervenire il silenzio-assenso dettato dalla legge, ammesso che il caso sia previsto.
Il DPR 9 maggio 1994, n. 407 prevede l'elenco delle attività private - inserite nella Tabella C del Regolamento 26 aprile 1992 n. 300 - sottoposte alla disciplina dell'art. 20 della legge 241/1990 con indicazione del termine entro cui la relativa domanda si considera accolta.
Per il trasferimento dei locali della farmacia, indicato al punto 52 della Tabella C: "Trasferimenti di titolarità, nuove aperture, trasferimenti ubicazione delle farmacie", il termine di controllo è fissato in 60 giorni e la P. A. competente è il Comune.
Nel Suo caso, avendo già ottenuto l'autorizzazione al trasferimento da parte del comune, sembrerebbe implicito che il medesimo l'abbia rilasciata in forza di un consenso dato dalla ASL.
In ogni caso si ritiene che Ella possa attuare il trasferimento sulla base dell'autorizzazione comunale già ottenuta. Una eventuale ispezione della ASL potrebbe essere fatta in tempi successivi al trasferimento avvenuto. Appare evidente che i nuovi locali della farmacia dovranno rispondere ai requisiti richiesti dal Regolamento edilizio del Suo comune e a quelli indispensabili per il normale esercizio farmaceutico.