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30 giugno 2007
Richiesta

La richiesta per il rinnovo del contratto di locazione quintuplica l' attuale e la trattativa risulta molto complessa.
Vorrei sapere,in caso di richiesta di sfratto, cosa preveda la legge per la Farmacia.

Consulenza

L'articolo 35 della Legge 23 Marzo 1950 n. 253 stabilisce che non puo' essere disposta l'esecuzione dello sfratto dei locali adibiti all'esercizio di farmacia senza la preventiva autorizzazione prefettizia (ora dell'Asl).
Tale norma fonda la sua ratio nel carattere pubblicistico dell'attività farmaceutica, trova applicazione in sede di esecuzione della sentenza di sfratto.
L' autorizzazione non è invece necessaria per il "precetto", il quale è atto soltanto prodromico al processo esecutivo. IL precetto infatti in fatti non è un atto introduttivo all'azione esecutiva, la quale si considera iniziata solo con l'accesso dell'ufficiale giudiziario sul luogo in cui deve avvenire il rilascio.
Va da sé che per legittimare il diniego dell'autorità amministrativa occorrerà dimostrare che il rilascio dei locali comporta la totale impossibilità di reperirne latri idonei nella zona di competenza.
Il Tar Umbria con sentenza 539/2001 ha chiarito che comunque non compete all'Autorità Sanitaria reperire la nuova sede e neppure valutare la convenienza economica delle svariate soluzioni possibili, ma solo verificare che
il trasferimento non sia eventualmente impedito dall'assoluta mancanza di alternative.

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