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15 giugno 2010
Richiesta

Alla luce delle recenti nuove leggi, chiediamo se è possibile dare ai nostri clienti il servizio di fisioterapia, in locali, separati dalla vendita (es.: in cabina estetica autorizzata o altro).

Consulenza

Il decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, individua i nuovi servizi erogati dalle farmacie pubbliche e private nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. Con il decreto in argomento si definiscono i nuovi compiti e le funzioni assistenziali delle farmacie pubbliche e private (che vi aderiranno) operanti in convenzione col Ssn, prevedendo l’erogazione di servizi di 1° e di 2° livello. Sulle modalità di erogazione di questi servizi in regime convenzionale, cioè quando a carico del Ssn, è prevista una futura emanazione di appositi decreti e l’inclusione dei servizi nella convenzione per il riconoscimento delle relative remunerazioni. In sostanza per erogare servizi in farmacia a carico del Ssn, si dovranno attendere le disposizioni ministeriali e regionali. Se a carico dei pazienti, invece, tali servizi possono essere erogati essendo estranei allo spirito della nuova legge. Per quanto esposto, la farmacia che dispone di locale/i idonei allo scopo potrà metterli a disposizione del fisioterapista erogando alla propria clientela questo (ed altro) servizio. L’attività sanitaria che non può essere esercitata in farmacia è quella del medico chirurgo.

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