Utifar
Servizio a domicilio per residenti nella pianta organica
Nell'ambito di un accordo tra medici, farmacisti e società della salute di zona per la consegna a domicilio di farmaci ad indigenti ed invalidi in un punto viene specificato che l'utente che ha diritto al servizio può richiederlo solo presso la farmacia della pianta organica in cui risiede. Succederebbe che molti clienti-pazienti provenienti dalle "vicine piante organiche" che hanno noi come farmacia di fiducia, si troverebbero costretti, se aventi diritto, a rivolgersi ad una farmacia non di fiducia. Mi chiedo se ciò non contravvenga al codice deontologico del farmacista in cui viene marcato che ogni persona ha diritto a scegliersi la farmacia che vuole.
La libertà di scelta della farmacia da parte dei cittadini è sancita dall'art. 15 della Legge 475/1968: "è riconosciuto ad ogni cittadino, anche se assistito in regime mutualistico, il diritto di libera scelta della farmacia".
La Convenzione Nazionale stipulata tra Federfarma e Regioni per regolare i rapporti tra farmacie e Servizio sanitario nazionale, resa esecutiva con D.P.R. 8 luglio 1998, n. 371 prevede (art. 2) che: "Il prelievo dei medicinali da parte degli assistiti è liberamente effettuabile, nell'ambito del territorio regionale, presso qualsiasi farmacia aperta al pubblico".
Il principio di libera scelta della farmacia è richiamato anche nel Codice Deontologico del Farmacista (art. 11 - Libera scelta della farmacia -), laddove si vieta di porre in essere iniziative o comportamenti che limitino o impediscano il diritto di libera scelta della farmacia (al farmacista è vietato porre in essere iniziative o comportamenti che limitino o impediscano il diritto di libera scelta della farmacia da parte dei cittadini sancito dall'art. 15 della legge 475/1968).
Per quanto esposto, non vi è nessun obbligo di adesione all'iniziativa che prevede un servizio di consegna a domicilio di medicinali agli assistiti, alle condizioni indicate nel quesito, se pure sottoscritta da Federfarma. Inoltre non può essere vietata o contestata una iniziativa dello stesso tipo organizzata da altri farmacisti.