Utifar
Servizi offerti privatamente
La farmacia può rendere operativi i servizi citati dal Decreto n. 153/2009 anche in assenza delle norme attuative del competente assessorato regionale?
Il decreto legislativo 153/09, di attuazione della legge n. 69/09, contiene un testo che sostanzialmente ricalca quello della legge mentre i successivi decreti ministeriali (si vedano sul sito i comunicati Utifar che li commentano) elencano e disciplinano nel dettaglio i servizi stessi. Lʼintera
materia però è soggetta allʼintervento delle Regioni e delle singole Asl che debbono ancora definire
quali servizi affidare alle farmacie, a quali condizioni economiche che peraltro dovranno essere
delineate nella nuova convenzione nazionale, ed infine quali dovranno essere i requisiti organizzativi e di personale dei quali le farmacie dovranno disporre per potere svolgere lʼattività. Tutto quanto sopra, però, nellʼottica di esternalizzazione verso le farmacie territoriali, dei servizi elencati nei decreti. Non ci risulta che, allo stato attuale, vi siano regioni e Asl che abbiano convenzionato singole farmacie anche solo per alcuni servizi. Ritenendo che ella si ponga invece il problema della messa a disposizione in ambito privato dei servizi, si può senzʼaltro affermare che essi sono certamente erogabili, sia quelli disciplinati dai decreti ministeriali di attuazione (analisi di prima istanza sia elencate nel decreto che non; prestazioni infermieristiche e fisioterapiche; prenotazione di prestazioni del Ssn compresa la consegna dei referti ed il pagamento dei tickets con limiti però, in questʼultimo caso, eventualmente stabiliti dalla propria Asl) che altri non espressamente vietati. Denominatore comune dellʼerogazione dei servizi è comunque il livello di qualità e sicurezza delle prestazioni, dato che i decreti stessi individuano nel direttore della farmacia lʼunico responsabile di eventuali errori riconducibili sia alle apparecchiature
messe a disposizione che ai singoli operatori.
Prof. Maurizio Cini